Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/105: Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

1. Premessa

1.1. Situazione iniziale

La presente revisione dell’ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)1 è volta ad abbassare e flessibilizzare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni. La legislazione sull’assicurazione infortuni prevede che tutti i lavoratori occupati in Svizzera siano assicurati a titolo obbligatorio contro gli infortuni e le malattie professionali. I lavoratori indipendenti possono assicurarsi a titolo facoltativo. Nell’assicurazione facoltativa, tuttavia, l’importo del guadagno assicurato non può essere inferiore al 45 per cento del guadagno massimo assicurato (fr. 148 200), ossia a 66 690 franchi all’anno. L’accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni risulta quindi difficoltoso, se non impossibile, per un gran numero di lavoratori indipendenti.

Nella sua decisione del 9 giugno 2023, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di valutare la possibilità di un abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni e di presentare un documento interlocutorio al Consiglio federale (EXE 2023.1314). Il 28 agosto 2024, il Consiglio federale ha preso atto del documento interlocutorio e ha incaricato il DFI, tramite l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), di modificare l’articolo 138 OAINF al fine di abbassare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa, di esaminare una flessibilizzazione per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a tempo parziale e per i familiari collaboranti nell’impresa nonché di presentare una proposta entro la fine del 2025 (EXE 2024.1759). A tal fine, Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFI (UFSP) di istituire un gruppo di lavoro composto dagli attori del settore al fine di determinare il tasso adeguato per l’abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa. Il gruppo di lavoro è stato anche invitato a determinare il tasso di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni per i familiari collaboranti nell’impresa.

1.2. Punti essenziali del progetto

Al termine delle discussioni del gruppo di lavoro, l’UFSP ha proposto di abbassare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni al 30 per cento del guadagno massimo assicurato (fr. 44 460).

Inoltre, ha proposto di permettere agli assicuratori di adeguare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa in funzione del tasso di attività delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente. In altre parole, un lavoratore indipendente che lavora a tempo parziale al 50 per cento potrebbe assicurarsi a partire da una soglia di 22 230 franchi.

Infine, la modifica dell’articolo 139 OAINF posta in consultazione ha per obiettivo di permettere agli assicuratori di prevedere un premio minimo anche nell’assicurazione facoltativa, il cui importo è volto a coprire le spese di cura e le spese amministrative. Finora, ciò era possibile soltanto per i due rami dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

2. Pareri

La procedura di consultazione è stata aperta dal Consiglio federale il 19 dicembre 2025 ed è terminata il 2 aprile 2026. I Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia, gli assicuratori e le loro

1 RS 832.202