Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

della direttiva Omnibus, (iv) del controprogetto indiretto all’iniziativa per imprese responsabili e (v) del testo dell’iniziativa.

Da tale rappresentazione emergono in particolare le attuali differenze tra il diritto svizzero vigente e gli sviluppi nell’UE: la CSRD e la CSDDD hanno inasprito gli obblighi di diligenza e di rendicontazione. Allo stesso tempo, i più recenti sviluppi a livello europeo, in particolare la direttiva Omnibus, registrano una certa controtendenza: le attuali norme riguardanti gli obblighi di diligenza e di presentare una relazione sono mantenute ma semplificate. Inoltre, l’onere amministrativo per le imprese è stato ridotto al fine di rafforzare la competitività dell’economia europea nel suo complesso. Dalla tabella emergono pure una possibile armonizzazione futura del diritto svizzero al più recente diritto europeo e i potenziali superamenti del livello di regolamentazione

dell’UE.

La tabella non mostra gli sviluppi del diritto svizzero nel quadro della consultazione sulla rendicontazione di sostenibilità, che miravano a tenere conto delle disposizioni più severe dell’UE, in particolare quelle della CSRD, ma che in seguito all’iniziativa popolare e agli sviluppi normativi più recenti a livello europeo sono stati sospesi. Le disposizioni sulla rendicontazione di sostenibilità sono state adeguate e integrate nel controprogetto indiretto.

2.3 Stato della regolamentazione al di fuori dell’UE rispetto alla CSDDD

In nessuno Stato al di fuori dell’UE (p. es. Regno Unito, USA e altri Stati partner della Svizzera) è attualmente in vigore una regolamentazione dettagliata in materia di dovuta diligenza analoga alla CSDDD, che abbia l’obiettivo di proteggere i diritti umani e dell’ambiente. Eventuali obblighi legali previsti in questi Paesi sono solitamente di carattere frammentario. Alcuni Paesi hanno seguito un approccio normativo modulare che obbliga le imprese a rispettare, in maniera graduale e tenendo conto di aspetti particolarmente sensibili (p. es. lavoro forzato), obblighi di diligenza concernenti lo sviluppo sostenibile. In molti casi esistono diversi quadri normativi che obbligano o esortano le imprese a identificare, valutare, gestire e rendere pubblici lungo la loro catena del valore determinate informazioni riguardanti i rischi legati ai diritti umani, ambientali, climatici e concernenti il lavoro. Di conseguenza in alcuni Paesi (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e USA) vigono divieti di importazione e obblighi di verifica e rendicontazione concernenti il lavoro forzato e talvolta il lavoro minorile. In certi casi è prevista una regolamentazione specifica concernente l’estrazione di materie prime o la fabbricazione di prodotti particolarmente sensibili. In molti Stati, in particolare per le imprese quotate in borsa, vige l’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile (Cile, Cina, India, Nuova Zelanda, Singapore) o ne è prevista l’introduzione (Giappone). Altri Paesi si concentrano sulla rendicontazione sulle questioni ambientali e/o climatiche (Australia, Israele, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud, Regno Unito) o sui diritti umani e le condizioni di lavoro (Norvegia).

Attualmente sono in corso accertamenti e lavori preliminari in particolare in Norvegia, nel Regno Unito, in Cile, in Canada, in Tailandia e nella Corea del Sud al fine di introdurre atti normativi con obblighi di diligenza estesi per le imprese. In Norvegia un gruppo di lavoro interdipartimentale valuta possibili adeguamenti del Transparency Act