Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
armonizzato con il diritto dell’UE ed è in gran parte basato sulla direttiva Omnibus,
adottata il 24 febbraio 2026, che modifica la CSRD e la CSDDD. L’avamprogetto contiene pure parametri sanciti nel diritto vigente e consolidati nella prassi delle imprese concernenti la dovuta diligenza secondo le linee guida dell’OCSE per imprese multinazionali.
Sono riprese senza modifiche sostanziali le disposizioni vigenti nel diritto delle obbligazioni concernenti gli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile, che riguardano settori particolarmente sensibili (minerali originari di zone di conflitto, lavoro minorile). È dunque opportuno riprendere le disposizioni senza procedere a modifiche materiali significative.
L’avamprogetto è suddiviso in sette capitoli: disposizioni generali, obblighi, responsabilità, sorveglianza, obbligo di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile, disposizioni penali e disposizioni finali e transitorie.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
L’avamprogetto prevede l’introduzione di una nuova autorità di sorveglianza, che deve pubblicare le relazioni e verificare il rispetto degli obblighi di diligenza. In caso di violazione degli obblighi, l’autorità di sorveglianza può ordinare le misure sancite agli articoli 30-32.
L’autorità di sorveglianza ha i seguenti compiti e competenze (cfr. art. 21):
• tiene un registro delle imprese sorvegliate;
• raccoglie e pubblica le relazioni;
• verifica il rispetto degli obblighi di diligenza e trasparenza;
• ordina diverse misure (ammonisce, istruisce, vieta, infligge sanzioni amministrative
pecuniarie, impone lo scioglimento di imprese controllate, risarcisce, emana decisioni d’accertamento, confisca l’utile, dispone l’esclusione da commesse pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni ecc.).
La sorveglianza prevista è finanziata tramite emolumenti e tasse di sorveglianza riscosse dalle imprese interessate nonché mediante mutui della Confederazione (riorganizzazione).
3.3 Attuazione
Il Consiglio federale concede un termine di due anni dall’entrata in vigore per attuare la nuova regolamentazione (disposizioni transitorie).
Le disposizioni transitorie e il termine di due anni analogo a quello previsto dalle direttive UE negli Stati membri consentono alle imprese di prepararsi in vista dei nuovi obblighi e di trasmettere le necessarie conoscenze ai collaboratori. Per gli esercizi in