Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Secondo il capoverso 2 la legge non pregiudica prescrizioni e obblighi in materia di gestione sostenibile delle imprese risultanti da altri atti normativi, come ad esempio l’articolo 3 capoverso 1 lettera x della legge federale del 19 dicembre 198639 contro la concorrenza sleale (LCSl) concernente indicazioni riguardanti l’impatto che non possono essere comprovate da basi oggettive e verificabili.
Articolo 2: Campo d’applicazione personale
L’articolo 2 definisce il campo d’applicazione personale, ossia a quali imprese si applica la LGSI.
Capoverso 1: imprese svizzere
Il capoverso 1 definisce il campo d’applicazione internazionale e contiene quindi una disposizione di diritto internazionale privato che prevale, in quanto legge speciale, sulla legge federale del 18 dicembre 198740 sul diritto internazionale privato (LDIP). Al contempo, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 18 LDIP; l’articolo 154 LDIP invece non è applicabile.
Il termine «impresa» si riferisce anzitutto a persone fisiche, ossia persone reali, e persone giuridiche, ossia in particolare la società anonima (SA), la società a garanzia limitata (Sagl), la società in accomandita per azioni, la società cooperativa, come pure l’associazione e la fondazione se hanno un’attività imprenditoriale. Anche gli istituti di diritto pubblico possono essere definiti imprese se sono dotati di personalità giuridica ed esercitano un’attività indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno, e gestiscono quindi un’impresa. Non potrebbe essere il caso ad esempio dei politecnici federali. Per società di persone si intendono la società in nome collettivo e la società in accomandita. La società semplice (art. 530 segg. CO) non rientra nella definizione in quanto non può gestire un’impresa.
Il «domicilio» di una persona (fisica) è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 del Codice civile, CC41). Con «sede» si intende quella indicata nello statuto, ossia il Comune politico della Svizzera riportato in tale documento (sede statutaria). L’«amministrazione principale» corrisponde al luogo dove vengono prese le decisioni o dove si trova la direzione aziendale. La sede può differire dall’amministrazione principale soprattutto nel caso delle società di domicilio. Lo stabilimento principale rappresenta invece il luogo in cui si trova il centro reale e riconosciuto delle attività commerciali dell’impresa (p. es. il luogo principale di produzione). La sede, il domicilio, l’amministrazione principale o lo stabilimento principale deve trovarsi in Svizzera.
39 RS 241
40 RS 291
41 RS 210