Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

al capoverso 2 (fattori ambientali e questioni sociali, comprese quelle in materia di personale e di diritti umani nonché in materia di governo d’impresa, compresi provvedimenti organizzativi volti a contrastare la corruzione).

Le imprese devono dichiarare in quali ambiti dello sviluppo sostenibile effettuano le procedure di dovuta diligenza e il modo in cui sono impostate. Devono spiegare come si comportano concretamente i suddetti ambiti, come individuano e valutano i rischi e quali misure hanno adottato o intendono adottare (procedura di dovuta diligenza)178. In questo contesto occorre in particolare riferire in merito alla strategia e al codice di condotta e la relativa inclusione nella politica aziendale e nel sistema di gestione dei rischi, incluso il piano di gestione dei rischi.

Secondo l’articolo 7 capoverso 8 le imprese che redigono una relazione sullo sviluppo sostenibile sono esentate dall’obbligo di presentare una relazione sull’adempimento degli obblighi di diligenza; questo permette di evitare doppioni.

Lettera g: una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, le-

gati all’attività commerciale dell'impresa e alla sua catena del valore, nonché una descrizione delle misure adottate per individuarli e monitorarli179

Secondo la lettera g devono essere descritti i principali impatti negativi legati all’attività commerciale dell’impresa. Per «impatti negativi» s’intendono danni effettivi o potenziali (danni a persone, danni materiali, danni all’ambiente, all’immagine ecc.). Va applicato un approccio basato sui rischi, ossia gli impatti devono essere priorizzati, valutati e classificati in funzione della gravità del danno e della probabilità che si verifichi (gravità dell’impatto su persone e ambiente, numero di soggetti coinvolti effettivi o potenziali, portata del danno, costi per ristabilire la situazione originaria ecc.). Gli impatti negativi includono quindi tutte le conseguenze negative certe e probabili delle attività dell’impresa, inclusi i suoi prodotti e servizi, sulle questioni dello sviluppo sostenibile (prospettiva inside‑out), ma anche le conseguenze delle questioni dello sviluppo sostenibile sull’impresa (prospettiva outside‑in).

Il concetto di «catena del valore» non corrisponde a quello di «catena di attività» (art. 3 lett. a), A tal fine è possibile fare riferimento agli ESRS180 sviluppati, o in fase di sviluppo, dall’EFRAG181 e più precisamente alla loro definizione inclusa nella tabella 2 dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità182. La catena del valore

178 Cfr. anche Rapporto esplicativo del 19 nov. 2019 sul controprogetto (CO) (non disponibile in italiano), n. 5.1.10.

179 Art. 19a par. 2 lett. f e art. 29a par. 2 lett. f della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD.

180 https://efrag.org > Sustainability reporting.

181 https://efrag.org.

182 https://esrs-nachhaltigkeitsberichterstattung.de/esrs/uebersicht >Anhang II – ESRS Nachhaltigkeitsberichterstattung.