Rapporto esplicativo - OPICChim
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 9 pagine
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1 Situazione iniziale
La Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21) impone alle parti contraenti di informarsi reciprocamente in merito ai divieti o alle rigorose restrizioni che sono stati emanati nei confronti dell’impiego di prodotti chimici nel proprio Paese per motivi sanitari o ambientali. La prima esportazione nel corso dell’anno civile di una sostanza così regolamentata deve essere notificata al Paese destinatario. Le sostanze il cui impiego in due diverse regioni sia stato vietato o assoggettato a rigorose restrizioni da almeno una parte contraente in ciascuna regione possono essere incluse nell’allegato III della Convenzione PIC. Le parti contraenti sono tenute a prendere decisioni in merito ai prodotti chimici inclusi nell’allegato III, stabilendo se e, in caso, a quali condizioni l’importazione di tali sostanze PIC debba essere consentita o vietata. Questa procedura è denominata assenso preliminare in conoscenza di causa (in inglese: «prior informed consent», PIC). Le forniture di sostanze PIC in violazione della decisione di importazione del Paese importatore non sono consentite.
L’ordinanza del 10 novembre 2004 relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC, OPICChim; RS 814.82) traspone la Convenzione di Rotterdam nel diritto nazionale.
L’ordinanza contiene due appendici: l’appendice 1 designa le sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera per motivi di protezione della salute o dell’ambiente. Si tratta in particolare delle sostanze per le quali l’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81) contiene disposizioni corrispondenti. In aggiunta, secondo l’articolo 2 della Convenzione PIC, in questa appendice devono essere incluse anche le sostanze cui sia stata rifiutata l’approvazione o che siano state ritirate. Di conseguenza, l’appendice 1 dell’OPICChim deve rispecchiare anche le decisioni prese sulla base dell’ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161) o dell’ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc; RS 813.12). L’inclusione di una sostanza nell’appendice 1 comporta che i Paesi importatori debbano essere informati delle spedizioni di tale sostanza dalla Svizzera prima dell’importazione.
L’appendice 2 designa le sostanze e i formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC ed è identica all’allegato III della Convenzione PIC. Determinate sostanze figurano in entrambe le appendici e sono indicate nell’appendice 1 con «#».
2 Punti essenziali del progetto
L’appendice 1 dell’OPICChim deve essere regolarmente aggiornata per tenere conto dei nuovi divieti e delle nuove rigorose restrizioni dell’ORRPChim, nonché delle nuove limitazioni all’approvazione secondo l’OPF, l’OBioc e l’allegato 1.17 dell’ORRPChim.