Rapporto esplicativo - OPICChim
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Attualmente essa non rispecchia ancora le nuove norme dell’ORRPChim in materia di restrizioni e divieti che il Consiglio federale ha deliberato il 23 febbraio 2022, il 27 novembre 2024 e il 29 ottobre 2025. Nella vigente appendice 1 dell’OPICChim non sono stati ancora considerati neppure i recenti stralci dalla lista delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari di cui all’allegato 1 dell’OPF e le recenti decisioni di non approvazione relative alle sostanze attive dei biocidi. Le sostanze attive in questione dovrebbero pertanto essere inserite nell’appendice 1 dell’OPICChim, così come le sostanze elencate nell’allegato 1.17 dell’ORRPChim per le quali siano scaduti inutilmente i termini per la presentazione delle domande di approvazione nell’UE o in Svizzera.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo, e compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La proposta di modifica dell’OPICChim è necessaria affinché la regolamentazione svizzera resti compatibile con la Convenzione di Rotterdam.
Non sussistono problemi nel rapporto con il diritto dell’UE, in quanto la Svizzera non è un membro di quest’ultima e, di conseguenza, non è vincolata dal suo diritto in materia. Inoltre, non sussistono neppure altri accordi contrastanti.
4 Commento alla modifica dell’appendice 1
Si propone di inserire nell’appendice 1 quanto segue:
• determinate sostanze attive di prodotti fitosanitari e biocidi non più autorizzate dal
2019;
• sostanze e gruppi di sostanze soggetti a divieti o a rigorose restrizioni dal 2022
secondo l’ORRPChim;
• sostanze secondo l’allegato 1.17 dell’ORRPChim, per le quali siano scaduti
inutilmente i termini per la presentazione delle domande di approvazione nell’UE o in Svizzera.
4.1 A proposito dell’inserimento delle sostanze attive proposte di prodotti fitosanitari e biocidi
Si propone di inserire le sostanze attive di prodotti fitosanitari e biocidi che sono state stralciate dall’elenco delle sostanze attive approvate, per le quali si presume che sussista un interesse economico e che soddisfano i seguenti criteri1:
• la sostanza attiva è stata stralciata dall’elenco delle sostanze attive approvate a
causa di un rischio troppo elevato per la salute o l’ambiente;
1 I criteri per l’inserimento di sostanze attive di prodotti fitosanitari e biocidi non più approvate sono illustrati al numero 5.9 del rapporto esplicativo del 22 marzo 2017 concernente la modifica dell’OPICChim: Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPICChim.