Rapporto esplicativo - OPICChim

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 9 pagine

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edile, alle lacche industriali, alle vernici per auto di serie e per riparazioni di auto, ai prodotti per la protezione dalla corrosione, alla segnaletica stradale, agli intonaci plastici e agli inchiostri da stampa. Sono esenti dal divieto i pigmenti, i colori, gli opacizzanti, le preparazioni vetrificabili, gli ingobbi e i preparati analoghi utilizzati nell’industria della ceramica, della smaltatura o del vetro, nonché i colori per pittori e colori simili. Inoltre, l’impiego del piombo e dei composti di piombo è stato vietato nei materiali d’imballaggio e limitato nei componenti di veicoli, così come nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’industria del PVC europea e quella svizzera hanno deciso di rinunciare all’uso di stabilizzanti al piombo nel PVC e di sostituirli con stabilizzanti senza piombo. Nel novembre 2024, l’UE ha vietato l’immissione sul mercato e l’impiego di stabilizzanti al piombo nel PVC. Sono esclusi i prodotti fabbricati a partire da materiali riciclati. Anche la Svizzera ha in programma di adottare il divieto relativo agli stabilizzanti al piombo nel PVC, quale parte della revisione in corso dell’ORRPChim nell’ambito del pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2025. A causa delle proprietà tossiche per la riproduzione dei composti di piombo, questi non sono fondamentalmente idonei all’omologazione come sostanze attive nei biocidi e nei prodotti fitosanitari (art. 14 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l’allegato 5 OBioc per quanto riguarda la procedura per le domande di omologazione e art. 4 cpv. 2 OPF per quanto riguarda i criteri per l’omologazione delle sostanze attive). L’utilizzo dei composti di piombo nei cosmetici è vietato (art. 54 cpv. 1 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, ODerr; RS 817.02). Di conseguenza, l’immissione sul mercato e l’impiego dei composti di piombo sono fortemente limitati per la tutela della salute umana e dell’ambiente.

4.3 Sostanze secondo l’allegato 1.17 dell’ORRPChim, per le quali siano scaduti inutilmente i termini per la presentazione delle domande di omologazione nell’UE o in Svizzera

Il numero 1 dell’allegato 1.17 dell’ORRPChim vieta l’immissione sul mercato e l’impiego a titolo professionale o commerciale delle sostanze che sono state identificate nell’UE come sostanze estremamente preoccupanti (Substance of Very High Concern, SVHC) e che sono soggette ad autorizzazione secondo l’allegato XIV del regolamento REACH. In deroga a quanto precede, questi divieti non si applicano se per un determinato utilizzo della sostanza è prevista un’eccezione generale, oppure se l’UE ha concesso un’autorizzazione per tale utilizzo, oppure se l’organo di notifica ha rilasciato un’autorizzazione eccezionale limitata nel tempo in seguito a una richiesta motivata. Le imprese svizzere che utilizzano una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) in base a un’autorizzazione dell’UE devono comunicare all’organo di notifica lo scopo d’uso e il numero di autorizzazione UE della sostanza. Le sostanze elencate al numero 5 dell’allegato 1.17 dell’ORRPChim sono dunque, in Svizzera, o vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute e dell’ambiente. Di queste sostanze estremamente preoccupanti, devono essere incluse nell’appendice 1 dell’OPICChim, nella categoria «Prodotto chimico industriale», quelle per le quali non vale alcuna eccezione generale, quelle i cui termini per la presentazione delle domande di autorizzazione nell’UE e in Svizzera siano scaduti inutilmente e quelle che sono autorizzate nell’UE ma non utilizzate in Svizzera. Dall’ultimo aggiornamento dell’appendice 1 dell’OPICChim, nell’allegato 1.17