Progetto posto in consultazione OEV

Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 7 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 2 lett. h e i

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

h. regioni transfrontaliere: i Cantoni situati lungo le frontiere nazionali della Svizzera e i Cantoni di Appenzello Esterno e Appenzello Interno;

i. regione a rischio: l’intero territorio nazionale di un Paese terzo o una parte ben definita dello stesso da cui è stata limitata o vietata l’entrata nello spazio Schengen per proteggere la salute pubblica.

Art. 3 cpv. 1, nota a piè di pagina

1Le condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen2.

Art. 4 cpv. 1, nota a piè di pagina

1Per un soggiorno di lunga durata gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen3, anche le seguenti condizioni d’entrata:

1 RS 142.204

2Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.

3Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.

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