Progetto posto in consultazione OEV

Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

È fatta eccezione per i cittadini di Stati terzi che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10a capoverso 1.

Art. 28, primo periodo, nota a piè di pagina

Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen5. ….

Art. 29 Aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

(art. 9 LStrI)

1I controlli alle frontiere negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen al momento dell’entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono rette dall’articolo 8 e dall’allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen6.

2L’entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli alle frontiere nell’area d’atterraggio.

Art. 29a, rubrica, e cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco), nota a piè di pagina

Frontiere interne Schengen della Svizzera

1In caso di controlli alle frontiere interne Schengen della Svizzera, può essere verificato il rispetto delle prescrizioni della legge del 18 marzo 20057 sulle dogane e delle pertinenti disposizioni d’esecuzione. Per il rimanente, i controlli sono autorizzati esclusivamente secondo l’articolo 23 del codice frontiere Schengen8.

Art. 30 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne

Schengen della Svizzera

(art. 8 LStrI)

1Ciascuna autorità della Confederazione o dei Cantoni competente per la garanzia dell’ordine pubblico o della sicurezza interna può presentare alla SEM una richiesta scritta motivata per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera lungo tutti o determinati tratti delle frontiere interne Schengen della Svizzera.

2La decisione sul ripristino e la proroga dei controlli di frontiera spetta:

a. al Consiglio federale, previa consultazione delle autorità interessate della Confederazione, nello specifico l’UDSC, e dei Cantoni;

b. in casi urgenti al DFGP.

3Il Consiglio federale ordina la revoca anticipata dei controlli di frontiera ripristinati in via temporanea alle frontiere interne Schengen, qualora non risultino più necessari, in particolare se lo scopo perseguito può essere raggiunto anche con misure meno incisive.

5Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.

6Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.

7 RS 631.0

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.