Progetto posto in consultazione OEV
Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 7 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 8 cpv. 2 lett. a, nota a piè di pagina
2In deroga al capoverso 1, sono esentate dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:
a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (art. 6 par. 1 lett. b e 39 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen4);
Titolo dopo l’art. 10
Sezione 2a: Restrizioni d’entrata a tutela della salute pubblica
Art. 10a Eccezioni alle restrizioni d’entrata
(art. 5 cpv. 3 e 65a LStrI)
1Se, in un caso specifico, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali, la SEM autorizza eccezioni alle restrizioni d’entrata secondo l’articolo 65a capoverso 1 LStrI, si applica per analogia l’articolo 3 capoverso 4.
2Se l’entrata in Svizzera è autorizzata secondo il capoverso 1, l’avente diritto può entrare insieme alle persone seguenti:
a. il coniuge, il partner registrato o il partner con cui convive;
b. i figli minorenni; o
c. un accompagnatore se necessita assistenza.
Art. 10b Certificato per il viaggio rilasciato a cittadini di Paesi terzi non
soggetti all’obbligo del visto
La rappresentanza all’estero competente o la SEM può rilasciare un certificato per cittadini di Paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto se:
a. il certificato è necessario per il viaggio e il trasporto; e
b. la loro entrata è autorizzata nonostante le restrizioni d’entrata a tutela della salute pubblica.
Art. 11 Rilascio di visti per soggiorni di breve durata
1Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:
a. soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;
b. entrata in Svizzera secondo l’articolo 3 capoverso 4.
2Ai cittadini di Stati terzi che desiderano entrare in Svizzera da una regione a rischio è negato il rilascio del visto per soggiorni di breve durata di cui all’articolo 2 lettera d.
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.