Progetto posto in consultazione OEV
Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 7 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.
3L’attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità che distaccano i consulenti.
Art. 66 Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti
1D’intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le autorità svizzere competenti per il controllo alla frontiera e con il DFAE, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti.
2D’intesa con le autorità nazionali competenti per il controllo alla frontiera, può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare in particolare:
a. la definizione di obiettivi comuni;
b. la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze;
c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.
3L’attuazione operativa dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità competenti per il controllo alla frontiera del luogo d’impiego.
II
La presente ordinanza entra in vigore il […].