Progetto posto in consultazione OEV

Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 35 cpv. 3 lett. c (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 37 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata presso

gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e delle condizioni di transito aeroportuale

Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata presso gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e il controllo delle condizioni di transito aeroportuale rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata o i visti di transito aeroportuale a nome della SEM, del DFAE o dei Cantoni a seconda della competenza.

Titolo prima dell’art. 45

Sezione 9: Controllo di frontiera automatizzato negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

Titolo prima dell’art. 54

Sezione 10: Sorveglianza dell’arrivo agli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

Art. 63 cpv. 1

1Il DFGP, d’intesa con il DFAE, con il DFF e con le autorità cantonali competenti per il controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStrI).

Art. 64, frase introduttiva

La SEM, le autorità competenti per il controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione e in particolare:

Art. 65 Impiego all’estero di consulenti svizzeri in materia di documenti

1D’intesa con le autorità che distaccano i consulenti e con la DC, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.

2D’intesa con la SEM e con le autorità che distaccano i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:

a. la definizione di obiettivi comuni;

b. la disciplina dello scambio d’informazioni tra consulenti in materia di documenti;