Progetto posto in consultazione OEV

Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

4Il Consiglio federale informa la commissione competente in merito al ripristino e alla proroga dei controlli di frontiera nonché alla loro durata.

Art. 31 Competenza per i controlli alle frontiere

1Il DFGP disciplina l’esecuzione dei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen e alle frontiere interne Schengen della Svizzera.

2I collaboratori dell’UDSC esercitano tale attività alle frontiere esterne Schengen in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStrI e art. 97 della L del 18 marzo 20059 sulle dogane).

3In caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, questi controlli sono svolti dai collaboratori dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere d’intesa con i Cantoni di frontiera.

4I Cantoni possono abilitare i collaboratori dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui agli articoli 64 capoverso 1 lettere a e b e 64cbisLStrI.

Art. 32, rubrica, e cpv. 2 lett. e

Portata dell’obbligo di diligenza

(art. 92 LStrI)

2I provvedimenti di cui al capoverso 1 mirano a garantire l’esecuzione delle operazioni seguenti:

e. impedire che vengano trasportate persone soggette a una restrizione d’entrata disposta dal Consiglio federale secondo l’articolo 65a LStrI o dal Consiglio dell’UE secondo l’articolo 21bisdel codice frontiere Schengen10.

Art. 34b cpv. 1, nota a piè di pagina lett. e (concerne soltanto il testo tedesco)

1La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al codice dei visti11, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA12 e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del codice dei visti e riguardino gli ambiti seguenti:

9 RS 631.0

10Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.

11Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.

12 RS 172.010