Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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antigrandine e stabiliscono che i razzi con o senza occupanti devono essere autorizzati dall’UFAC. Esiste una grande flessibilità per modificare queste disposizioni o emanarne di nuove.
5.17.3 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni
Art. 25 cpv. 1, primo periodo
In questo articolo viene fatta una precisazione e un adeguamento alla terminologia degli accordi internazionali per quanto concerne l’utilizzazione delle frequenze per l’esercizio di satelliti. In particolare, viene chiarito che l’UFCOM gestisce, nel rispetto degli accordi internazionali, lo spettro delle frequenze nonché i diritti d’utilizzazione delle frequenze appartenenti alla Svizzera e tutte le relative posizioni orbitali in vista dell’esercizio di satelliti.
Inoltre, il testo italiano dell’articolo viene uniformato alle versioni tedesca e francese sostituendo l’espressione «assegnati alla Svizzera» con l’espressione «appartenenti alla Svizzera».
Articolo 25a
L’Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union [ITU]) è un’organizzazione delle Nazioni Unite che svolge vari compiti ed è competente per il coordinamento e la gestione dello spettro delle frequenze e di tutte le relative posizioni orbitali in vista dell’esercizio di satelliti.
In base alla Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni del 22 dicembre 1992100, tutti gli Stati membri – compresa la Svizzera – devono avere un equo accesso ai diritti d’utilizzazione delle frequenze e a tutte le relative posizioni orbitali in vista dell’esercizio di satelliti nello spazio extra-atmosferico. Tale accesso deve inoltre garantire un impiego efficiente delle frequenze, che rappresentano una risorsa limitata. Mentre alcuni diritti sono stabiliti attraverso un apposito piano (bande predefinite), la maggior parte (bande non predefinite) deve essere sottoposta a una procedura di coordinamento secondo le regole dell’ITU.
Su richiesta, l’UFCOM si occupa di questa procedura (SAT filing). Il processo di SAT filing viene effettuato dall’ITU e si articola in diverse fasi. L’UFCOM funge da autorità notificante per conto della Svizzera comunicando all’ITU tutte le misure relative alla registrazione, nonché alle procedure di coordinamento e notifica di una rete di satelliti da parte del nostro Paese.
Capoverso 1: nel capoverso 1 viene presentata in modo astratto la procedura di coordinamento delle frequenze, basata sulla Costituzione dell’ITU, sulla Convenzione dell’ITU del 22 dicembre 1992101 e sul Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995102. Una volta portata a termine con successo la procedura e dopo aver effettuato l’iscrizione nel Registro internazionale delle frequenze (MIFR), la Svizzera disporrà dei diritti d’utilizzazione delle frequenze nelle posizioni orbitali corrispondenti.
Capoverso 2: in Svizzera l’UFCOM si occupa su richiesta della registrazione, del coordinamento e della notifica presso l’ITU. Una volta avvenuta la notifica, il richiedente
100 RS 0.784.01 101 RS 0.784.02
102 RS 0.784.403.1 56/62