Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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3.5 Attuazione

3.5.1 Impegni della Svizzera in materia di diritto internazionale

Prima di esaminare il contenuto della convenzione, è necessario considerare gli impegni della Svizzera in materia di diritto internazionale.

Il preambolo della Convenzione n. 190 riafferma l’importanza dei seguenti strumenti: la Dichiarazione del 10 maggio 1944 sugli scopi dell’OIL, che è parte integrante della Costituzione dell’OIL modificata del 28 giugno 1919, e le otto convenzioni fondamentali dell’OIL. Le convenzioni fondamentali definiscono i principi e i diritti fondamentali del lavoro e sono quindi considerate standard sociali minimi riconosciuti a livello internazionale che tutti gli Stati membri dell’OIL si impegnano a rispettare, anche se non hanno ratificato ciascuna di queste convenzioni. Sono considerate convenzioni fondamentali: la Convenzione n. 29 del 28 giugno 193033 concernente il lavoro forzato od obbligatorio e il Protocollo dell’11 giugno 201434 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930, la Convenzione n. 87 del 9 luglio 194835 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, la Convenzione n. 98 del 1° luglio 194936 concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva, la Convenzione n. 100 del 29 giugno 195137 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile, la Convenzione n. 105 del 25 giugno 195738 concernente la soppressione del lavoro forzato, la Convenzione n. 111 del 25 giugno 195839 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione, la Convenzione n. 138 del 26 giugno 197340 concernente l’età minima di ammissione all’impiego e la Convenzione n. 182 del 17 giugno 199941 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione e, dal 2022, la Convenzione n. 155 del 22 giugno 1981 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori42 e la Convenzione n. 187 del 15 giugno 2006 concernente il quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro43. La Svizzera ha ratificato tutte le convenzioni fondamentali dell’OIL, ad eccezione delle due convenzioni diventate fondamentali nel 2022.

Il preambolo richiama inoltre i seguenti strumenti internazionali pertinenti: la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), il Patto internazionale del 16 dicembre 196644 relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale del 16 dicembre 196645 sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale del 21 dicembre 196546 sull’eliminazione di ogni forma di

33 RS 0.822.713.9

34 RS 0.822.713.91

35 RS 0.822.719.7

36 RS 0.822.719.9

37 RS 0.822.720.0

38 RS 0.822.720.5

39 RS 0.822.721.1

40 RS 0.822.723.8

41 RS 0.822.728.2

42Consultabile all’indirizzo: https://www.ilo.org/it → Norme internazionali del lavoro →C155 –

Convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro

43Consultabile all’indirizzo: https://www.ilo.org/it → Norme internazionali del lavoro →

Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006

44 RS 0.103.2

45 RS 0.103.1 14/47

46 RS 0.104