Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine
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l’approvazione della Convenzione n. 190, nessuna disposizione della convenzione è direttamente applicabile al diritto svizzero. L’attuazione della Convenzione n. 190 è dunque già assicurata dalla legislazione svizzera che protegge i lavoratori dalla violenza e dalle molestie sul lavoro.
Quando ratifica una convenzione dell’OIL, la Svizzera è soggetta a un sistema di controllo dell’OIL e deve riferire sulla sua attuazione ogni quattro anni. L’organo di controllo dell’OIL chiede agli Stati membri come viene attuata la convenzione e quali leggi in vigore consentono di attuare le disposizioni della convenzione.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1
L’articolo 1 paragrafo 1 definisce le principali nozioni utilizzate nella Convenzione. Ai fini della presente Convenzione:
lett. a: l’espressione «violenza e molestie» nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere;
lett. b: l’espressione «violenza e molestie di genere» indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
Nella legislazione e nella prassi svizzere non esiste una definizione univoca di violenza e molestie nel mondo del lavoro (lett. a). I comportamenti e le pratiche che la convenzione identifica come violenza e molestie nel mondo del lavoro sono però disciplinati in diverse leggi svizzere che li vietano e li puniscono.
Nel diritto civile svizzero la violenza e le molestie vengono definite nell’ottica della protezione della personalità e della salute.
Secondo l’articolo 28 CC, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, a propria tutela, l’intervento del giudice. Una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge. Per violazioni dell’integrità personale si intendono gli attacchi rivolti contro una persona nel loro insieme. Si tratta di comportamenti che travalicano i limiti e vanno a minare l’autostima di un’altra persona.
La protezione della personalità dei lavoratori è regolata dall’articolo 328 CO. I beni della personalità protetti includono in particolare la vita e la salute, l’integrità fisica e psichica, l’onore personale e professionale, la posizione e la reputazione sul lavoro e la sfera privata. Per quanto riguarda la protezione dell’integrità fisica e psichica, l’articolo 6 LL costituisce la controparte dell’articolo 328 CO nel diritto pubblico del lavoro e ha un contenuto simile.
Fra questi comportamenti e pratiche inaccettabili rientra anche il mobbing. Secondo una definizione utilizzata dal Tribunale federale, si tratta nello specifico di un
17/47 comportamento sistematico e ostile che persiste per un lungo periodo di tempo e