Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

che mira a isolare, escludere o addirittura allontanare una persona dal suo posto di lavoro (DTF 4C_590/2020 dell’8 luglio 2021 e 4A_439/2016 del 5 dicembre 2016). Questa definizione si applica sia nelle relazioni di diritto pubblico che in quelle di diritto privato.

Le basi legali obbligano il datore di lavoro a tutelare la salute fisica e psichica dei lavoratori. Nella prassi di prevenzione svizzera la violenza e le molestie sono considerate rischi psicosociali, cioè potenziali danni alla salute che insorgono a causa delle influenze dell’ambiente professionale sulla psiche. Secondo le diretti-ve della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), il mobbing, la discriminazione e le molestie sessuali sono considerati tipici esempi di comportamenti problematici. Questi non sono però gli unici comportamenti che possono violare l’integrità personale73.

La LPar contiene disposizioni specifiche concernenti la violenza e le molestie di genere, comprese le molestie sessuali (lett. b). L’articolo 4 della stessa legge precisa l’articolo 8 Cost. e vieta la discriminazione dei lavoratori mediante mole-stie sessuali. Queste ultime costituiscono una forma grave di discriminazione di genere. È considerato discriminante qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità della persona sul posto di lavoro, in particolare il proferire minacce, promettere vantaggi, imporre obblighi o esercitare pressioni di varia natura su un lavoratore per ottenerne favori di tipo sessuale.

L’articolo 4 LPar si allinea all’approccio della convenzione fondato sul genere. Questa disposizione si riferisce infatti alla dignità della persona e include le osservazioni sessiste basate su stereotipi di genere (DTF 126 III 385). Tali violazioni sono anche soggette agli articoli 328 CO e 6 LL. Queste disposizioni si applicano inoltre alle violazioni legate alle caratteristiche, al comportamento e all’orientamento sessuali74.

Il paragrafo 2 lascia agli Stati membri la facoltà di formulare le definizioni della convenzione nel loro diritto nazionale in un concetto unico o in concetti distinti. Ciò significa che possono anche stabilire quali comportamenti e pratiche specifici costituiscono violenza e molestie.

Il paragrafo 2 lascia agli Stati membri un certo margine di manovra. Gli elementi decisivi sono una prevenzione e una protezione efficaci contro i comportamenti e le pratiche definiti al paragrafo 1. La legislazione svizzera utilizza questo margine di manovra stabilendo nozioni distinte nelle leggi e nelle ordinanze.

Le definizioni previste dalla legislazione e dalla prassi svizzere comprendono i comportamenti definiti come inaccettabili nella convenzione e consentono quindi di adottare il suo articolo 1.

73 https://www.seco.admin.ch/seco/it/ → Servizi e pubblicazioni → Pubblicazioni →Lavoro → Condizioni di lavoro → Opuscoli e volantini → Mobbing e altri comportamenti molesti - Tutela dell’integrità personale sul posto di lavoro

74 https://www.seco.admin.ch/seco/it/ → Lavoro → Condizioni di lavoro → Legge sul lavoro e ordinanze → Indicazioni concernenti la legge sul lavoro e le sue ordinanze → Indicazioni 18/47 relative all'OLL 3: articolo per articolo → Appendice all’articolo 2 OLL 3: Principio