Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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discriminazione razziale, la Convenzione del 18 dicembre 197947 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione internazionale del 18 dicembre 1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e la Convenzione del 13 dicembre 200648 sui diritti delle persone con disabilità.

La Svizzera ha ratificato tutti questi strumenti internazionali, eccezion fatta per la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

3.5.2 Attuazione a livello nazionale

In Svizzera la protezione dei lavoratori contro la violenza e le molestie è garantita da un sistema completo comprendente diverse leggi che riconoscono il diritto di ogni persona a un mondo del lavoro libero da violenza e molestie, comprese quelle basate sul genere.

Gli articoli 28–28c Codice civile (CC)49 proteggono la personalità di qualsiasi persona contro lesioni illecite. I reati penali possono includere le lesioni personali (art. 122–126 Codice penale50 (CP)), l’esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP), i delitti contro l’onore (art. 173–178 CP), le minacce e la coazione (art. 180 e 181 CP), nonché i reati contro l’integrità sessuale (art. 187–194 CP)

Il diritto del lavoro è retto da varie fonti giuridiche. Il diritto privato del lavoro è disciplinato principalmente dal Codice delle obbligazioni51 (CO) negli articoli 319–362. Conformemente all’articolo 328 CO, il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni dell’azienda o dell’economia domestica, che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.

Il diritto pubblico del lavoro include la legislazione sulla protezione dei lavoratori, comprese la legge del 13 marzo 196452 sul lavoro (LL) e le relative ordinanze, in particolare le ordinanze 3 e 4 concernenti la LL (OLL 353 e OLL 454), e la legge federale del 20 marzo 198155 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le sue ordinanze, in particolare l’ordinanza del 19 dicembre 198356 sulla prevenzione degli infortuni (OPI). Nel diritto pubblico la protezione dell’integrità personale dei lavoratori è sancita dall’articolo 6 LL. Nonostante il suo scopo principale sia la prevenzione, la legge prevede anche che organi incaricati della sua applicazione impongano le misure necessarie al datore di lavoro. L’articolo 6 LL stabilisce che, a protezione della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle

47RS 0.108

48RS 0.109

49RS 210

50RS 311.0

51RS 220

52RS 822.11

53 RS 822.113

54 RS 822.114

55 RS 832.20 15/47

56 RS 832.30