Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine
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condizioni d’esercizio. L’articolo 2 OLL 3 aggiunge che il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica.
L’uguaglianza giuridica e il divieto di discriminazione sono sanciti dall’articolo 8 della Costituzione federale57 (Cost.). L’articolo 8 capoverso 2 Cost. stabilisce che nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. L’articolo 8 capoverso 3 Cost. garantisce l’uguaglianza, di diritto e di fatto, tra uomo e donna, in particolare per quanto concerne il lavoro. La legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar)58 concretizza questo articolo e mira a promuovere l’uguaglianza effettiva fra donna e uomo nella vita professionale. Nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza (art. 3 LPar). L’articolo 4 LPar vieta le molestie sessuali sul posto di lavoro.
Il contenuto della convenzione deve inoltre essere esaminato dal punto di vista delle altre leggi e ordinanze vigenti in Svizzera, in particolare il Codice di procedura civile59 (CPC), il Codice di procedura penale60 (CPP), la legge del 17 dicembre 199361 sulla partecipazione, la legge del 23 marzo 200762 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), la legge del 13 dicembre 200263 sui disabili (LDis), la legge del 25 giugno 198264 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), la legge dell’8 ottobre 199965 sui lavoratori distaccati (LDist), la legge del 17 giugno 200566 contro il lavoro nero (LLN), la legge del 6 ottobre 198967 sul collocamento (LC), la legge federale del 16 dicembre 200568 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), il CNL personale domestico del 20 ottobre 201069, la legge del 24 marzo 200070 sul personale federale (LPers), la legge federale del 23 dicembre 201171 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes) e l’ordinanza del 23 novembre 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)72.
Questi atti normativi consentono di adempiere i requisiti della Convenzione n. 190. Come spiegato nel capitolo seguente, la ratifica della convenzione non comporta né l’adozione di nuove disposizioni né la modifica di disposizioni esistenti. Inoltre, come emerge dal rapporto complementare al messaggio del Consiglio federale concernente
57RS 101
58RS 151.1
59RS 272
60RS 312.0
61RS 822.14
62RS 312.5
63RS 151.3
64RS 837.0
65RS 823.20
66RS 822.41
67RS 823.11
68RS 142.20
69 RS 221.215.329.4
70 RS 172.220.1
71RS 312.2 16/47