Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine
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Art. 2
Ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1, la convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti dalle pratiche e dal diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi praticanti e apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datore di lavoro.
Tutti i lavoratori in Svizzera sono protetti nella loro integrità personale ai sensi dell’articolo 328 CO. La condizione è che dispongano di un contratto di lavoro secondo gli articoli 319–362 CO. Sono inclusi i contratti a tempo indeterminato, così come il lavoro temporaneo, a ore e su chiamata. Sono considerati lavoratori ai sensi del CO anche i lavoratori soggetti a un contratto collettivo di lavoro (CCL; art. 356–458 CO) o a un contratto normale di lavoro (CNL; art. 359–360 CO). Il diritto svizzero non fa distinzioni sostanziali tra i lavoratori temporanei e gli altri lavoratori. Dato che i lavoratori temporanei necessitano di una particolare protezione, tuttavia, l’articolo 19 LC prescrive la conclusione di un contratto di lavoro scritto. La protezione dell’integrità personale in termini di protezione della salute ai sensi dell’articolo 6 LL è applicabile a tutti i lavoratori che dispongono di un contratto di lavoro conforme alle suddette disposizioni. Secondo l’articolo 1 LL, il campo di applicazione a livello aziendale e personale è invece più ampio. Un contratto di lavoro o rapporti di servizio di diritto pubblico non sono una condizione indispensabile. I lavoratori dipendenti, come definiti dalla legislazione e dalla prassi svizzere, sono quindi protetti a prescindere dal loro status contrattuale.
Anche le persone in formazione, compresi i praticanti e gli apprendisti, e le persone che lavorano su base volontaria sono protette dal CO o dalla LL. Conformemente all’articolo 344 CO, i contratti di tirocinio devono essere stipulati per iscritto per tener conto della particolare esigenza di protezione degli apprendisti. Come indicato in precedenza, la definizione di lavoratore secondo la LL è più ampia di quella prevista dal diritto del contratto di lavoro. La definizione di lavoratore ai sensi della LL si applica a chiunque, nell’esercizio della propria attività, sia necessariamente inserito in un’organizzazione professionale estranea alla propria e svolga la sua prestazione lavorativa nell’ambito di un rapporto di subordinazione individuale, in base a chiare istruzioni del datore di lavoro. La LL non richiede il versamento di un salario in cambio del lavoro svolto. Si applica pertanto alle persone che svolgono un lavoro a titolo volontario, in conformità con il campo di applicazione dell’articolo 1 LL, ad esempio nel contesto della formazione o per scopi caritatevoli. Secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 200075 concernente la legge sul lavoro (OLL 1), sono considerati lavoratori anche gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le altre persone che lavorano nell’azienda soprattutto a scopo di formazione o per prepararsi alla scelta della professione.
In base alle disposizioni sopra citate, i lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato sciolto continuano a beneficiare dell’applicazione dell’articolo 328 CO fino alla scadenza del termine di disdetta. I termini di disdetta sono disciplinati dall’articolo 335 CO e, in caso di impieghi ininterrotti e di durata indeterminata di personale a prestito, dall’articolo 19 LC o dai corrispondenti CCL e CNL e, per il personale federale, dall’articolo 12 LPers.
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