Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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In Svizzera le persone in cerca d’impiego e i candidati a un lavoro non sono considerati lavoratori. La loro integrità personale non è quindi protetta ai sensi del diritto del lavoro pubblico o privato. Per quanto riguarda le violazioni dell’integrità fisica e psichica, l’articolo 28 CC protegge la personalità in generale. Al momento del colloquio di presentazione, le persone in cerca d’impiego si trovano in una fase precontrattuale. In questa fase sono protette dall’articolo 28 CC. Il datore di lavoro viola l’integrità personale se pone domande che non hanno alcun nesso con il posto da occupare. Secondo una decisione del Tribunale federale, l’obbligo generale di assistenza iscritto nell’articolo 328 CO ha già effetti anticipati sul periodo di candidatura in virtù di un’applicazione analoga (DTF 2C_103/2008 del 30 giugno 2008). Le persone in cerca d’impiego assicurate secondo la LADI che hanno disdetto o non accettano un lavoro a causa di una violazione dell’articolo 328 CO non sono sanzionate dalla cassa di disoccupazione perché in tal caso non si tratta di un’occupazione adeguata ai sensi dell’articolo 16 LADI.

Anche le persone fisiche che esercitano l’autorità, i doveri o le responsabilità di un datore di lavoro nel senso di una funzione dirigente superiore sono protette dalle disposizioni sulla protezione della salute secondo la LL (art. 3a LL).

Conformemente all’articolo 3 capoverso 2 LPar, il divieto di discriminazione si applica in particolare all’assunzione, all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione e al licenziamento.

Tutte le persone menzionate all’articolo 2 sono protette anche dal diritto penale. I reati penali possono includere le lesioni personali (art. 122–126 CP), l’esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP), i delitti contro l’onore (art. 173–178 CP), le minacce e la coazione (art. 180 e 181 CP), nonché i reati contro l’integrità sessuale (art. 187–194 CP).

L’articolo 2 paragrafo 2 stabilisce che la convenzione si applica a tutti i settori, sia privato che pubblico, all’economia formale e informale, e alle aree urbane o rurali.

La protezione della personalità e della salute contro la violenza e le molestie è garantita dal CP, dal CC, dal CO e dalla LPar indipendentemente dal settore economico, dalla natura formale o informale dell’economia o dalla zona geografica interessata. La LL si applica alle aziende e ai settori che vi sono assoggettati. L’articolo 2 LL esclude alcuni tipi di aziende dal campo di applicazione della legge. Le disposizioni della LL sulla protezione della salute (art. 6, 35 e 36a LL) sono però applicabili a determinati tipi di aziende che non rientrano nel suo campo di applicazione (art. 3a LL).

Art. 3

L’articolo 3 definisce il campo di applicazione della convenzione. Secondo l’articolo 3 la convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro. Questo legame esplicito tra il campo di applicazione e l’esecuzione del lavoro si applica a tutte le lettere seguenti (lett. a–f):

Lett. a: nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;