Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine
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coincidono con i requisiti di protezione dell’integrità fisica e psichica dei lavoratori ai sensi degli articoli 328 CO e 6 LL. Il diritto svizzero prevede che il datore di lavoro prenda i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni dell’azienda, che l’esperienza ha dimostrato necessari, per quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo. Il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare, in conformità con la legislazione vigente, di aver adottato misure adeguate. I requisiti della convenzione non obbligano il datore di lavoro a controllare il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro o i luoghi di ritrovo esterni per individuare possibili violenze e molestie.
Lett. a: nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;
Il posto di lavoro secondo l’articolo 4 LPar include tutti i locali all’interno e all’esterno dell’azienda che sono in connessione con il lavoro così come i locali esterni nei quali sono organizzati incontri con i clienti, seminari o pasti per il personale.
Conformemente all’articolo 1 capoverso 1 LL, le disposizioni sulla protezione della salute della stessa legge si applicano a tutte le aziende pubbliche e private, fatte salve le eccezioni previste agli articoli 2–4 LL. Ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 LL, ogni organizzazione di lavoro in cui uno o più lavoratori sono occupati temporaneamente o stabilmente costituisce un’azienda. Ad eccezione delle disposizioni sulle aziende industriali secondo l’articolo 5 LL, la presenza di strutture operative fisse non è un requisito obbligatorio. Come indicato all’articolo 2, la LL considera solo il carattere effettivo dei rapporti di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un contratto o di un rapporto di lavoro di diritto pubblico.
Lo svolgimento completo o parziale del lavoro dal proprio domicilio (telelavoro) non è regolato esplicitamente nella legislazione svizzera. Questo non svincola però il datore di lavoro dal suo obbligo di assistere e di adottare i provvedimenti necessari per proteggere l’integrità personale dei lavoratori secondo l’articolo 6 LL e l’articolo 2 capoverso 1 OLL 3. In caso di telelavoro, tuttavia, il datore di lavoro non può esercitare un controllo diretto, ragione per cui si affida alla partecipazione attiva dei lavoratori. Secondo l’articolo 3 della convenzione, gli atti violenti e molesti commessi da persone conviventi con i lavoratori che svolgono il loro lavoro da casa non sono inerenti al lavoro e, in particolare, sfuggono al controllo del datore di lavoro. Le clausole di flessibilità previste all’articolo 9 della convenzione significano che il datore di lavoro non ha alcun controllo su situazioni strettamente private.
La legislazione svizzera non definisce in modo restrittivo la nozione di luogo di lavoro in relazione alla violenza e alle molestie. In base alla legislazione svizzera e alla giurisprudenza esistente il criterio decisivo è costituito dal rapporto di lavoro. Indipendentemente dal fatto che il lavoratore si trovi a casa, in treno o a un evento professionale al di fuori dei locali dell’ufficio, tale legislazione fa una distinzione a seconda che la persona che commette violenza e molestie sia un superiore gerarchico, un collega di lavoro, un cliente o una persona che intrattiene un rapporto privato con l’eventuale vittima, come un coniuge, un familiare o un amico.
Per quanto riguarda la protezione della sfera privata, si rimanda al commento all’articolo 10 lettera c.