Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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Il telelavoro non può essere paragonato a prestazioni fornite in un’economia privata terza. In Svizzera i lavoratori domestici godono della stessa protezione generale contro la violenza e le molestie nel mondo del lavoro prevista ai sensi dell’articolo 328 CO. Oltre che dalle disposizioni del CO, le condizioni di lavoro dei lavoratori domestici in Svizzera sono regolate dal CNL personale domestico o dal CNL applicabile a livello cantonale. Le disposizioni specifiche sui lavoratori domestici del personale diplomatico sono contenute nell’ordinanza del 6 giugno 201176 sui domestici privati (ODPr). La Svizzera ha inoltre ratificato la convenzione n. 189 dell’OIL del 16 giugno 201177 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici.

lett. b: in luoghi in cui la lavoratrice o il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;

L’articolo 3 della convenzione richiede espressamente un legame tra l’esecuzione del lavoro e il campo di applicazione. Si può quindi presumere che l’articolo 3 lettera b si riferisca ai locali che sono sotto il controllo diretto o l’influenza dei datori di lavoro. L’OLL 3 regola le misure che tutte le aziende soggette alla LL devono adottare per la protezione della salute. Secondo l’articolo 29 OLL 3 le disposizioni generali sulla struttura e l’utilizzazione dei locali di lavoro sono applicabili per analogia a spogliatoi, lavabi, docce, gabinetti, refettori, locali di soggiorno e infermerie. Si tratta principalmente di requisiti e misure di natura organizzativa e tecnica, ma la protezione della salute comprende anche l’integrità fisica e psichica dei lavoratori, perciò riguarda anche le misure contro la violenza e le molestie sul lavoro. Gli spogliatoi, i lavabi, le docce e i gabinetti condivisi comportano un maggior rischio di molestie, comprese quelle sessuali. L’articolo 29 capoverso 3 OLL 3 stabilisce pertanto espressamente che per donne e uomini siano previsti spogliatoi, lavabi, docce e gabinetti separati o perlomeno un’utilizzazione separata di questi impianti. È fatta eccezione, ad esempio, nelle aziende che impiegano contemporaneamente un numero ristretto di lavoratori di entrambi i sessi (fino a 10 persone) o in piccoli cantieri con container adibiti a locali comuni.

lett. c: durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlati con il lavoro;

Le molestie che avvengono lungo il tragitto per recarsi al lavoro, nel tempo libero o durante le vacanze possono essere soggette all’articolo 4 LPar nella misura in cui vi siano ripercussioni sul posto di lavoro. Tale principio riguarda, ad esempio, gli aperitivi o le feste di congedo (DTF 4A_124/2017 del 31 gennaio 2018 e 4A_18/2018 del 21 novembre 2018) o l’invio di messaggi scritti a collaboratori che sono in malattia e quindi a casa (DTF 4A_544/2018 del 29 agosto 2019).

Gli articoli 328 CO e 6 LL prevedono un obbligo di assistenza del datore di lavoro per quanto riguarda la protezione della personalità dei suoi dipendenti. Questo obbligo di assistenza previsto dalla legislazione svizzera è in linea con l’articolo 9 della convenzione. Nel diritto svizzero gli obblighi del datore di lavoro devono essere proporzionali e corrispondere al suo livello di controllo diretto sulla loro attuazione e il loro rispetto. Questo principio di proporzionalità corrisponde alla clausola di f lessibilità dell’articolo 9 della convenzione. Il livello di controllo dei datori di lavoro sulle attività

76RS 192.126 23/47

77 RS 0.822.728.9