Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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ad esempio se l’autore delle molestie ordina della merce a nome della vittima o fa dichiarazioni compromettenti a suo nome sui social media79.

lett. e: all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;

Se l’alloggio fa parte dell’azienda, si rimanda al commento all’articolo 3 lettera b. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del CO. Ai sensi dell’articolo 328 CO, nei rapporti di lavoro il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore. Secondo l’articolo 3 LDist, l’alloggio per i lavoratori distaccati deve soddisfare gli standard usuali nel luogo d’impiego.

Le economie domestiche private sono escluse dal campo di applicazione della legge sul lavoro (art. 2 cpv. 1 lett. g LL). Secondo l’articolo 328a CO, se il lavoratore vive nella stessa economia domestica del datore di lavoro, quest’ultimo deve fornire un vitto sufficiente e un alloggio irreprensibile. Ciò significa che l’alloggio deve essere sufficientemente grande, pulito, privo di pericoli per la salute e consentire la protezione della sfera privata. Se i lavoratori domestici privati sono assunti da una persona che beneficia di privilegi, immunità e facilitazioni, l’articolo 30 ODPr regola i requisiti per l’alloggio. Questa categoria di lavoratori ha poca dimestichezza con l’ordine giuridico svizzero ed è soggetta a una legislazione specifica.

Per quanto riguarda gli alloggi nei cantieri, si rammenta che esistono delle direttive dichiarate di obbligatorietà generale, concordate tra le parti sociali, sulla dotazione degli alloggi e sul regolamento interno80.

lett. f: durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

Le molestie che avvengono lungo il tragitto per recarsi al lavoro, nel tempo libero o durante le vacanze sono soggette all’articolo 4 LPar nella misura in cui abbiano ripercussioni sul posto di lavoro.

La legislazione svizzera non definisce in dettaglio la nozione di tragitto per recarsi al lavoro. Secondo l’articolo 13 capoverso 1 OLL 1, il tragitto per recarsi al lavoro e per ritornare al proprio domicilio non rientra nella durata del lavoro se per questo lasso di tempo il lavoratore non deve tenersi a disposizione del datore di lavoro. Se invece il lavoratore si tiene a disposizione, questo lasso di tempo è considerato durata del lavoro indipendentemente dal luogo in cui si trova. È dunque irrilevante che ciò avvenga nell’azienda, sui trasporti pubblici o altrove. Dal punto di vista del diritto privato il diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni ai sensi dell’articolo 321d CO, ma anche l’obbligo di assistenza ai sensi dell’articolo 328 CO, sono pertanto limitati, a meno che il datore di lavoro non organizzi egli stesso il trasporto dei lavoratori e mantenga in tal modo un controllo diretto sul tragitto di andata e ritorno dal domicilio al luogo di lavoro. Poiché le suddette clausole di flessibilità dell’articolo 9 della convenzione permettono alla Svizzera di non imporre ai datori di lavoro misure che sarebbero inadeguate o impraticabili, il fatto che l’articolo 328 CO non si applichi a

79 Questione della codificazione del reato di stalking, rapporto del 12 aprile 2019 dell’Ufficio f ederale di giustizia su mandato della Commissione degli af f ari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), Berna. 25/47

80 Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale 2019–2022, appendice 6.