Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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questo tragitto non costituisce un ostacolo alla ratifica. Nel suo parere legale, l’UIL si pronuncia così su questo tema:

«Sulla questione specifica della violenza e delle molestie lungo il tragitto domicilio- lavoro, risulta chiaramente che possono essere adottate delle misure, anche preventive, per ridurre o eliminare i rischi di violenza e molestie durante questi spostamenti, ovviamente in funzione di una serie di fattori come le dimensioni e la capacità finanziaria dell’azienda interessata o le condizioni locali. Per citare alcuni esempi (solo a titolo indicativo), si potrebbero organizzare gli orari di lavoro in modo da garantire la disponibilità dei trasporti pubblici quando i lavoratori iniziano o lasciano il lavoro o mantenere l’illuminazione dei parcheggi finché i lavoratori non abbiano lasciato i locali».

In generale, ai sensi della LL bisogna evitare qualsiasi danno alla salute dei lavoratori. Questa responsabilità spetta in primo luogo al datore di lavoro ed è soggetta al principio di proporzionalità. Se il tragitto che il lavoratore percorre per recarsi al lavoro presenta un potenziale di pericolo superiore alla media a causa dell’organizzazio ne del lavoro prescritta dal datore di lavoro, possono essere indicate misure specifiche per proteggere i lavoratori. Secondo il parere legale informale dell’UIL, è compito del Governo esaminare attentamente tutte le situazioni possibili e determinare il tipo di misure che i datori di lavoro devono adottare. Tali misure possono includere, ad esempio, un’adeguata illuminazione dell’area aziendale e dei parcheggi per i dipendenti. Inoltre, il datore di lavoro può organizzare l’orario di lavoro in modo da evitare le ore di scarso traffico e garantire il collegamento con i trasporti pubblici se questo può ridurre i rischi di violenza e molestie. La proporzione tra lo sforzo necessario per l’attuazione di tali provvedimenti e la loro utilità deve però essere ragionevolmente ed economicamente sostenibile. Occorre ponderare gli interessi tra il rischio per la salute e il tipo, le dimensioni e la capacità economica dell’azienda. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempiuto i suoi obblighi di protezione dell’integrità fisica e psichica in conformità con la legislazione vigente. Tuttavia, secondo le clausole di flessibilità dell’articolo 9, è evidente che il datore di lavoro non ha un controllo diretto su eventuali casi di violenza e molestie commessi nei confronti dei suoi dipendenti da parte di terzi lungo il tragitto per recarsi al lavoro con i trasporti pubblici. Se, ad esempio, un lavoratore viene molestato sui trasporti pubblici mentre si reca al lavoro, questo episodio sfugge al controllo del datore di lavoro. Quest’ultimo deve però organizzare i processi di lavoro in modo tale da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute (art. 6 cpv. 2 LL).

Secondo l’articolo 17e LL, se richiesto dalle circostanze, il datore di lavoro che occupa regolarmente personale durante la notte è obbligato a prevedere altri adeguati provvedimenti a tutela dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro e l’organizzazione del trasporto. Questa disposizione tiene conto degli orari specifici di inizio e fine lavoro, così come delle difficoltà di natura infrastrutturale. Il datore di lavoro che ricorre regolarmente al lavoro notturno è tenuto a considerare, se necessario, possibili misure aggiuntive a tutela dei lavoratori. A tal fine deve chiarire le esigenze esistenti. In questo caso ha il dovere di garantire che il tragitto per recarsi al lavoro possa essere percorso in sicurezza e di adottare misure adeguate per gli orari di lavoro in cui non sono disponibili trasporti pubblici. Deve ad esempio assicurarsi che i lavoratori possano effettuare il tragitto con il proprio veicolo o condividendo un veicolo con altre persone. Le donne hanno diritto a una particolare protezione. Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi i lavoratori che vi esercitano la 26/47