Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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propria attività pur dipendendo da un’altra azienda, siano adeguatamente ed esaurientemente informati e istruiti sulle misure previste in caso di lavoro notturno (art. 70 OLL 1).

Di conseguenza, il diritto svizzero prevede una protezione adeguata per tutte le situazioni di cui all’articolo 3.

Art. 4

L’articolo 4 paragrafo 1 obbliga tutti gli Stati che hanno ratificato la convenzione a rispettare, promuovere e attuare il diritto di ogni persona a un mondo del lavoro libero da violenza e molestie.

La protezione della personalità nelle disposizioni di diritto civile e di diritto pubblico nell’ambito della protezione dei lavoratori rispetta il diritto di ogni persona in Svizzera a un mondo del lavoro libero da violenza e molestie. In linea con questo approccio globale, la legislazione e la prassi svizzere prevedono misure in materia di prevenzione, protezione, applicazione, assistenza legale, formazione e sensibilizzazione.

L’articolo 4 paragrafo 2 dispone che ogni Stato membro adotti, in conformità con il diritto e le circostanze nazionali e in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio deve tenere in considerazione la violenza e le molestie che coinvolgano soggetti terzi, qualora rilevante, e inc ludere:

Lett. a: il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge

Lett. b: la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;

Lett. c: l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;

Lett. d: l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;

Lett. e: la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e risarcimento, come pure di sostegno;

Lett. f: l’istituzione di misure sanzionatorie;

Lett. g: lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;

Lett. h: la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

Nella sua prassi e in conformità con la legislazione nazionale, la Svizzera segue un approccio globale e inclusivo volto a proteggere l’integrità personale di tutti i 27/47