Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine
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lavoratori. La protezione dell’integrità personale contro la violenza e le molestie nel mondo del lavoro è attuata attraverso una serie di leggi, direttive e strategie.
Questo approccio è completato da esplicite disposizioni sulla parità di genere, in particolare nei casi di molestie sessuali (art. 328 cpv. 2 CO, art. 4 LPar).
Secondo l’articolo 328 CO il datore di lavoro ha anche il dovere di proteggere i suoi dipendenti dalle aggressioni di terzi durante il lavoro. La protezione dell’integrità fisica e psichica dei lavoratori secondo gli articoli 6 LL e 2 OLL 3 obbliga il datore di lavoro a proteggere i suoi dipendenti anche dai colleghi e, se necessario, dai clienti.
Nell’ambito delle revisioni di leggi riguardanti la lotta contro la violenza e le molestie vengono consultate tutte le cerchie interessate e le associazioni mantello. Nel corso delle consultazioni, la SECO assicura il coordinamento con le parti sociali secondo le disposizioni della convenzione attraverso la Commissione federale tripartita inerente alle attività dell’OIL, che le è subordinata.
Lett. a: il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge
Secondo il diritto penale svizzero, la violenza nelle sue varie manifestazioni, comprese le molestie sessuali, è un reato punibile. Le disposizioni che vietano la violenza e le molestie sono descritte nel commento all’articolo 2 paragrafo 1 della convenzione.
Lett. b: la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;
Nella politica nazionale svizzera la lotta contro la violenza e le molestie è un tema ricorrente. Tra il 2014 e il 2018 la SECO e gli ispettorati cantonali del lavoro hanno svolto un’azione prioritaria sui rischi psicosociali con la collaborazione delle parti sociali. Per maggiori informazioni sulle politiche nazionali contro la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, si rimanda al commento all’articolo 11 lettera a e all’articolo 6 sulle politiche che garantiscono il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione.
Lett. c: l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
Il 28 aprile 2021 il Consiglio federale ha adottato la strategia Parità 2030. Due dei quattro campi d’azione della strategia sono incentrati sulla lotta contro la discri- minazione e la violenza di genere. Una bozza della strategia è stata sottoposta alle parti sociali per consultazione. Va rilevato che la lettera c non richiede l’adozione di una strategia specifica, bensì un approccio globale, il che è in linea con la legislazione e la prassi svizzere.
Lett. d: l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;
I meccanismi di applicazione della LL e delle sue ordinanze sono principalmente di competenza dei Cantoni. Secondo l’articolo 41 capoverso 1 LL i Cantoni designano le autorità responsabili dell’esecuzione, in questo caso gli ispettorati cantonali del lavoro. D’altro canto, la Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione e può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione (art. 42 LL). Per maggiori informazioni 28/47 si rimanda al commento all’articolo 10 lettera a.