Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine
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Lett. e: la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e risarcimento, come pure di sostegno;
La LAV, il CPP e la LPTes proteggono le vittime e assicurano che abbiano accesso a misure di ricorso e di risarcimento nonché di sostegno. La protezione contro le misure di ritorsione nel senso del diritto privato è garantita, da un lato, dalla protezione contro la disdetta abusiva (art. 336 CO) e, in generale, anche dalla protezione della personalità secondo l’articolo 328 CO. Per maggiori informazioni si rimanda al commento all’articolo 10 lettera b.
Lett. f: l’istituzione di misure sanzionatorie;
In Svizzera i casi di violenza e molestie nel mondo del lavoro possono comportare diverse conseguenze di diritto privato, pubblico e penale. Il CP, il CC, il CO, la LPar e la LL prevedono determinate sanzioni per i casi di violenza e molestie. Per maggiori informazioni si rimanda al commento all’articolo 10 lettera d.
Lett. g: lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;
Per quanto riguarda le molestie sessuali sul posto di lavoro, l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) e la SECO mettono a disposizione materiale informativo specifico dal punto di vista dei datori di lavoro e dei lavoratori. La SECO propone anche diversi strumenti informatici e materiale informativo, di aiuto e di sensibilizzazione in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro. Per maggiori informazioni si rimanda al commento all’articolo 11 lettera b.
Lett. h: la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.
Gli ispettorati cantonali del lavoro hanno il compito di verificare se il datore di lavoro adempie correttamente gli obblighi derivanti dalla legge sul lavoro. In genere si tratta di controlli di sistema e non di indagini su casi individuali concreti. Non spetta quindi in primo luogo agli ispettori del lavoro condurre interrogatori, ad esempio per valutare se, in un caso concreto, si sono verificate molestie sessuali o violenze. Il loro compito è quello di verificare se il datore di lavoro ha adottato misure ragionevolmente esigibili e se, ad esempio, esiste una procedura interna per segnalare questo tipo di problemi. Per quanto riguarda l’attuazione e l’applicazione della legislazione nazionale in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro e i sistemi di sorveglianza del lavoro, si rimanda al commento all’articolo 10 lettere a e h.
L’articolo 4 paragrafo 3 obbliga gli Stati membri che adottano e attuano l’approccio di cui all’articolo 4 paragrafo 2 a riconoscere i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, dei governi, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo conto della diversa natura e portata delle loro responsabilità. Questo paragrafo rileva che gli Stati membri sono i primi responsabili dell’attuazione della convenzione, ma che riconoscono l’importante ruolo delle parti sociali nella sua attuazione.
Tale principio riflette la responsabilità qualificata del datore di lavoro così come è descritta nel commento e nel citato parere legale dell’UIL sull’articolo 9, che 29/47