Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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contiene clausole di flessibilità corrispondenti. Questa disposizione è in linea con la legislazione e la prassi svizzere.

L’espressione «in conformità con il diritto e le circostanze nazionali» costituisce una clausola di flessibilità che permette alla Svizzera di attuare l’impegno conformemente alla legislazione esistente. Per le ragioni sopra esposte e in virtù della flessibilità consentita dall’articolo 4 paragrafo 2, l’articolo 4 della convenzione può essere adottato.

Art. 5

Secondo l’articolo 5, nell’ottica della prevenzione e dell’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ogni Stato membro si impegna a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro.

La Svizzera ha adottato la Dichiarazione dell’OIL del 1998 inerente ai principi e diritti fondamentali del lavoro81. I diritti fondamentali del lavoro includono la libertà d’associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di negoziazione collettiva, l’eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio, l’abolizione effettiva del lavoro minorile e l’eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di impiego e professione. La Svizzera ha ratificato le otto convenzioni fondamentali dell’OIL che garantiscono questi diritti, validi senza eccezioni per tutti i lavoratori. Tali diritti sono sanciti dalla Costituzione, da diverse leggi svizzere riguardanti il diritto del lavoro e da altre convenzioni dell’OIL ratificate dalla Svizzera.

Art. 6

In base all’articolo 6, ogni Stato membro che ratifica la convenzione deve adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione. Questo vale soprattutto per le lavoratrici e altre persone che sono colpite in modo sproporzionato dalla violenza e dalle molestie nel mondo del lavoro.

Il principio della parità di diritti e del divieto di discriminazione è sancito dall’articolo 8 Cost. Ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 Cost., uomini e donne hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

La LPar specifica l’articolo 8 capoverso 3 Cost. e vieta espressamente qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, dei lavoratori in base al sesso. Nel programma di legislatura 2019–2023, il Consiglio federale ha previsto misure concrete per promuovere la parità di genere, il cui elemento centrale è la strategia Parità 2030. I principali campi d’azione sono i seguenti: vita professionale e pubblica, conciliabilità tra lavoro e famiglia, violenza di genere e discriminazione. L’obiettivo è quello di attuare l’uguaglianza di diritto e di fatto tra uomo e donna come previsto dall’articolo 8 capoverso 3 Cost.

Le persone con disabilità appartengono a una categoria di persone particolarmente vulnerabili che sono colpite in modo sproporzionato dalla violenza e dalle molestie nel mondo del lavoro. La LDis ha per obiettivo di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi

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81 FF 2000 342