Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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nei confronti dei disabili (art. 1 cpv. 1 LDis). Secondo l’articolo 1 capoverso 2, crea condizioni quadro tali da facilitare alle persone disabili lo svolgimento di una formazione o di una formazione continua e l’esercizio di un’attività lucrativa.

La LDis si limita oggi ai rapporti di lavoro di diritto pubblico della Confederazione. Per i rapporti di lavoro di diritto privato, si applicano le disposizioni generali di protezione previste dall’articolo 28 CC e dall’articolo 328 CO. Nel suo messaggio del 20 dicembre 2024 sulla revisione parziale della LDis82, il Consiglio federale propone di rafforzare la protezione contro le discriminazioni anche nei rapporti di lavoro retti dal diritto privato. Nel suo rapporto del 10 marzo 202383 sulla politica in favore delle persone disabili 2023–2026, il Consiglio federale ha nuovamente definito le pari opportunità e il lavoro una priorità tematica in favore delle persone disabili per il periodo 2023–2026. L’attuale programma prioritario pone l’enfasi sul sostegno ai datori di lavoro privati e pubblici nella creazione di condizioni di lavoro inclusive. La Confederazione, i Cantoni, le organizzazioni di persone disabili e le parti sociali sono rappresentati all’interno del comitato del programma prioritario.

Art. 7

L’articolo 7 dispone che con la ratifica della convenzione ciascuno Stato membro si impegni ad adottare leggi e regolamenti che definiscono e proibiscono la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, incluse violenza e molestie di genere.

A tal proposito si rimanda ai commenti agli articoli 1–3 concernenti le definizioni e il campo di applicazione. La protezione completa e integrata della personalità, in generale, e dei lavoratori, in particolare, garantita dalla legislazione e dalla prassi svizzere prevede anche un divieto della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. In Svizzera la violenza e le molestie, ivi compresa la loro manifestazione di genere nel mondo del lavoro, sono definite e vietate da diverse leggi, conformemente a quanto esposto sopra. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario fornire una definizione specifica di violenza e molestie nel mondo del lavoro.

Art. 8

L’articolo 8 dispone l’adozione di misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro da parte degli Stati membri che hanno ratificato la convenzione.

Come abbiamo rilevato nel commento all’articolo 4 paragrafo 1, la Svizzera persegue un approccio sistematico nella prevenzione dei rischi psicosociali sul lavoro.

La prevenzione dei rischi psicosociali e la verifica dei requisiti imposti alle aziende ai fini della protezione dell’integrità fisica e psichica dei lavoratori rientrano tra le mansioni fondamentali degli organi d’esecuzione federali e cantonali. Tra il 2014 e il 2018 la SECO e gli ispettorati cantonali del lavoro hanno svolto un’azione prioritaria sui rischi psicosociali con la collaborazione delle parti sociali. L’obiettivo principale era di prevenire più efficacemente i suddetti rischi sul posto di lavoro, comprese la violenza e le molestie. La tutela dell’integrità personale costituiva un punto chiave. Per

82 Dipartimento f ederale dell’interno →UFPD →Politica in f avore delle persone disabili→ Revisione parziale della LDis →Messaggio concernente la modifica della legge sui disabili

83 Dipartimento f ederale dell’interno →UFPD →Politica in f avore delle persone disabili→ 31/47 Politica in f avore delle persone disabili 2023-2026