Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

supportare gli ispettori del lavoro nel loro operato, la SECO ha organizzato formazioni continue e redatto una guida per facilitare la gestione dei rischi psicosociali in sede di ispezione. Durante i controlli gli ispettori hanno sollevato sistematicamente la questione, informando, sensibilizzando e consigliando i datori di lavoro sulle loro responsabilità conformemente alle vigenti disposizioni in materia di protezione della salute. Sono inoltre stati elaborati materiale informativo e strumenti informatici vari ad uso dei datori di lavoro, richiamati nel commento all’articolo 11 lettera b della convenzione.

L’articolo 8 lettera a prescrive il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche con riferimento ai lavoratori dell’economia informale.

Le pertinenti disposizioni nazionali in materia di prevenzione della violenza e delle molestie valgono per tutti coloro che lavorano in Svizzera. Si applicano quindi le stesse basi legali. I lavoratori dell’economia informale hanno gli stessi diritti a vedersi riconosciute le loro pretese di diritto civile e possono usufruire di consulenze in materia di diritto del lavoro. I dispositivi di vigilanza per il mercato del lavoro ai sensi della LL, LLN e LDist si applicano a tutti i settori dell’economia. Per tale ragione in Svizzera non esistono provvedimenti specifici dedicati alla prevenzione della violenza e delle molestie nel settore informale.

L’articolo 8 lettere b e c prescrive inoltre l’individuazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati interessati, nonché attraverso altre modalità, dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultano più esposti alla violenza e alle molestie. Viene infine disposta l’adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti.

La Commissione federale tripartita inerente alle attività dell’OIL è incaricata di esaminare la ratifica delle convenzioni OIL e viene consultata per la messa a punto di misure volte a promuovere l’applicazione di quelle già ratificate. La Commissione sarà interpellata a cadenza regolare per l’attuazione dell’articolo 8 lettere b e c. A seconda delle esigenze, verranno coinvolte ulteriori commissioni tripartite e specializzate federali nonché esperti dell’Amministrazione federale.

Art. 9

L’articolo 9 stabilisce che in seguito alla ratifica della convenzione ciascuno Stato membro emani leggi e regolamenti che richiedono ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere.

Tale articolo contiene le clausole di flessibilità «misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo» e «nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile». Queste clausole lasciano agli Stati membri un certo margine di manovra nell’attuazione degli articoli. Si rimanda anche in questo caso al parere legale dell’UIL sui requisiti della convenzione ai sensi dell’articolo 9:

«I lavori preliminari relativi alla Convenzione n. 190, in particolare lo stadio iniziale dei negoziati sulla prima frase o il titolo dell’articolo 9, specificano il significato e la portata delle due limitazioni riportate sopra; nello specifico, rendono manifesta l’intenzione