Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine
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della Conferenza di limitare la responsabilità dei datori di lavoro dato il vasto campo di applicazione della convenzione.
Anche l’aspetto del controllo è stato incluso nella convenzione per chiarire che non si può pretendere che i datori di lavoro si assumano la responsabilità per luoghi che sfuggono alla loro supervisione.
L’Ufficio aveva inoltre precisato che tale passaggio si riferiva «alla tipologia di misure da adottare». Come vada intesa l’espressione «opportuno in termini di costi, tempo e risorse» dipende indubbiamente, in parte, dal livello di controllo che il datore di lavoro esercita su una particolare situazione.
L’obbligo derivante dall’articolo 9, per cui gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro di adottare misure «atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro», si applica nella misura prevista dall’articolo in questione a tutti gli episodi di violenza e molestie di cui all’articolo 1 commessi ai danni delle persone considerate a rischio ai sensi dell’articolo 2 e che si verificano nei luoghi e nelle situazioni previsti dall’articolo 3.
Bisogna anche considerare che a una lettura combinata degli articoli 3 e 9 la responsabilità dei datori di lavoro è innegabile; essa viene tuttavia qualificata rispetto a due parametri. Le misure prescritte devono essere proporzionate al «livello di controllo» esercitato dal datore di lavoro e vanno adottate «nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile». Entrambe le limitazioni riflettono il principio generale enunciato all’articolo 4 paragrafo 3 della convenzione, secondo cui ogni Stato membro riconosce «i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, di governi nonché di datori di lavoro, lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo conto della diversità della natura e della portata delle rispettive responsabilità».
L’Ufficio ha spiegato il senso di quanto riportato sopra, chiarendo che i datori di lavoro, «sebbene siano tenuti ad adottare queste misure, possono, in base alla situazione specifica (dimensioni dell’azienda, attività ecc.), adeguarle a seconda di ciò che ritengono opportuno in termini di costi, tempo e risorse».
Riassumendo, quel che è emerso dai lavori preliminari è che il principio secondo cui gli Stati contraenti sono tenuti a emanare leggi e regolamenti sui doveri e le responsabilità dei datori di lavoro circa l’adozione di misure volte a prevenire e contrastare la violenza e le molestie non è mai stato messo in dubbio. Tuttavia, si è registrato un largo consenso sul fatto che si possono esigere dai datori di lavoro solo le misure ragionevolmente fattibili».
In virtù degli articoli 4 e 5 capoverso 3 LPar, il datore di lavoro ha un dovere di diligenza e l’obbligo di prevenire e intervenire sulle situazioni correlate a molestie sessuali sul lavoro. Secondo il diritto privato il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’articolo 328 CO, a rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, e in particolare a vigilare affinché non subisca molestie. Deve prendere i provvedimenti adeguati alle condizio ni dell’azienda per tutelare la vita, la salute e l’integrità personale dei suoi dipendenti.
Sul fronte del diritto pubblico, la legge sul lavoro prescrive che bisogna evitare qualsiasi danno alla salute. La responsabilità di ciò ricade principalmente sul datore di lavoro. L’articolo 6 capoverso 1 LL e l’articolo 2 OLL 3 contengono l’obbligo di prendere tutti i provvedimenti necessari a tutelare l’integrità personale dei lavoratori. Come 33/47