Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine
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I diritti di partecipazione dei lavoratori in relazione alle misure contro la violenza e le molestie e, in generale, a tutela dell’integrità personale sono illustrati nel commento all’articolo 9 lettera a. Le disposizioni e le misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 2 OLL 3 devono rispettare i diversi principi di base di un’organizzazione adeguata. Ne costituiscono un esempio le seguenti attività: evitare i rischi e combatterli alla radice, valutare e ridurre quelli inevitabili. Secondo il principio di proporzionalità occorre adottare misure di protezione commisurate ai pericoli e al potenziale effetto dannoso.
Lett. d: l’erogazione di informazioni e formazione alle lavoratrici, ai lavoratori e ad altri soggetti interessati, in modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche di cui al comma a. del presente articolo.
Secondo l’articolo 5 capoverso 1 OLL 3 il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i possibili pericoli fisici e psichici connessi alla loro attività e i provvedimenti per la tutela della salute. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell’entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute. In relazione alla compromissione dell’identità personale, ad esempio in caso di mobbing e molestie sessuali, occorre rivolgersi a un interlocutore neutrale, purché opportuno e fattibile nella pratica (DTF 2C 462/2011 consid. 4.2 del 9 maggio 2012). Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori che essi sono tenuti, conformemente all’articolo 10 OLL 3, a osservare le istruzioni impartite. La semplice distribuzione di documenti scritti non è suff iciente ad adempiere l’obbligo di istruzione. Bisogna poi prestare particolare attenzione ad informare i lavoratori che parlano un’altra lingua. Le indicazioni relative all’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro della SECO suggeriscono inoltre l’introduzione di un regolamento aziendale che enunci esplicitamente le prescrizioni e le posizioni della direzione aziendale sui rischi fisici e psichici. Secondo l’articolo 5 capoverso 3 OLL 3 i costi dell’informazione e dell’istruzione sono a carico dei datori di lavoro. Esse vanno fornite durante le ore di lavoro e non intaccano il salario.
Considerata la flessibilità della formula introduttiva concernente la responsabilità del datore di lavoro, l’articolo 9 della convenzione è compatibile con la giurisprudenza e la prassi svizzere e può essere adottato.
Art. 10
L’articolo 10 dispone che in seguito alla ratifica della convenzione ciascuno Stato membro adotti misure adeguate al fine di:
Lett. a: controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro;
L’esecuzione della legge di diritto pubblico sul lavoro e delle relative ordinanze spetta in primo luogo ai Cantoni. Secondo l’articolo 41 capoverso 1 LL i Cantoni designano le autorità responsabili dell’esecuzione, in questo caso gli ispettorati cantonali del lavoro. D’altro canto, la Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione e
35/47 può impartire istruzioni alle autorità cantonali d’esecuzione (art. 42 LL). Inoltre,