Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo
l’Ispettorato federale del lavoro verifica le disposizioni in materia di tutela della salute nell’Amministrazione federale e nelle aziende della Confederazione. Le autorità provvedono alla tutela dell’integrità personale dei lavoratori in via preventiva principalmente attraverso attività d’informazione, consulenza e sensibilizzazio ne presso le imprese, ma, se si presentano problemi, possono anche intervenire. In virtù del principio di proporzionalità, in caso di violazione della legge sul lavoro viene pronunciato un ammonimento e fissato un termine congruo entro il quale risolvere il problema. Se il datore di lavoro non ottempera al richiamo, l’autorità competente prende la decisione voluta, sotto comminatoria della pena prevista nell’articolo 292 CP (art. 51 cpv. 2 LL). Secondo l’articolo 54 LL le autorità competenti sono tenute a esaminare le denunce per infrazione alla legge, a un’ordinanza o a una decisione e, se la denuncia è fondata, a procedere conformemente agli articoli 51–53 LL.
L’attuazione del divieto di discriminazione secondo la LPar spetta primariamente ai tribunali cantonali e alle autorità amministrative, che si attivano sulla base delle denunce presentate. Le disposizioni pertinenti sono riportate nel commento all’articolo 10 lettera b.
Nel diritto penale svizzero la coazione (art. 181 CP), le lesioni gravi (art. 122 CP), la coazione sessuale e la violenza carnale (art. 189 e 190 CP) sono perseguibili d’ufficio. Le altre fattispecie di reato richiamate sopra sono perseguibili a querela di parte; ciò vuol dire che per l’avvio del procedimento è necessaria la querela della vittima.
Lett. b: garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro che siano sicuri, equi ed efficaci;
Per gli episodi di violenza e molestie nel mondo del lavoro la legislazione svizzera prevede diversi strumenti atti ad agevolare l’accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie sicuri, equi ed efficaci. Le vittime di violenza e di molestie possono rivolgersi a un tribunale civile se il loro diritto di personalità viene leso in violazione del CC o del CO e a un tribunale penale se sono vittime di un’infrazione del CP. Esistono poi procedure e mezzi di ricorso amministrativi in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute definite nella LL e nella LPar. Infine, il diritto svizzero prevede diverse possibilità di mediazion e extragiudiziale (art. 197 CPC; art. 213–218 CPC).
L’accesso di cui all’articolo 10 lettera b può ad esempio essere garantito attraverso le seguenti misure:
i) procedimenti di denuncia e di indagine, nonché, se appropriato, meccanismi di risoluzione delle controversie nei luoghi di lavoro;
Il diritto svizzero prevede procedimenti di denuncia e di indagine nel diritto civile, amministrativo e penale.
Secondo il diritto civile svizzero può chiedere l’intervento del giudice qualsiasi persona illecitamente lesa nella propria personalità ai sensi dell’articolo 28 CC. Una vittima di violenza o molestie può, sulla base dell’articolo 328 CO e degli articoli 41–49 CO, intentare un’azione civile. Nel procedimento civile è applicabile il principio 36/47