Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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tentativo di conciliazione e di rivolgersi direttamente al tribunale (art. 199 cpv. 2 lett. c CPC). Se la procedura di conciliazione non porta al raggiungimento di un’intesa, la parte attrice può far valere le proprie pretese in tribunale entro tre mesi (art. 209 cpv. 3 CPC). L’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore pubblico e privato; ambo i sessi devono essere pariteticamente rappresentati (art. 200 CPC).

Se sono oggetto di discriminazione di genere sul lavoro, comprese le molestie sessuali o mobbing per motivi di genere, gli impiegati della Confederazione possono rivolgersi alla Commissione di conciliazione per il personale federale, che offre procedure di conciliazione gratuite (art. 13 cpv. 3 LPar).

Anche i tribunali civili e penali, nonché le autorità amministrative, le cui procedure di denuncia sono descritte al punto i), rappresentano meccanismi di risoluzione delle controversie esterni ai luoghi di lavoro.

iii) tribunali;

In Svizzera, in generale, il ricorso ai tribunali è garantito dall’articolo 29a Cost. Per far sì che in caso di violenza e molestie nel mondo del lavoro si possa facilmente ricorrere a un tribunale, nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali se si tratta di vertenze ai sensi della LPar, derivanti dai rapporti di lavoro o secondo la LC fino a un valore litigioso di 30 000 franchi o di controversie originatesi a seguito di violenza, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CPC o riguardanti la sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC (art. 114 lett. a, c e f CPC). Conformemente all’articolo 243 CPC, la procedura semplificata si applica alle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi e senza riguardo al valore litigioso nelle controversie: a) secondo la LPar, b) a seguito di violenza, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC.

La LPar prevede che le organizzazioni che esistono da almeno due anni e, secondo gli statuti, promuovono l’uguaglianza fra donna e uomo oppure tutelano gli interessi dei lavoratori possono, a proprio nome, far accertare in giudizio una discriminazione (art. 7 LPar).

Le vittime di reati possono, sulla base delle pertinenti disposizioni del CP, richiedere un indennizzo o una riparazione in tribunale. Per i reati penali connessi a violenza e molestie nel mondo del lavoro si ha il diritto di sporgere denuncia. I costi procedurali verranno sostenuti dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento. Sono fatte salve disposizioni derogatorie della normativa in questione (art. 423 CPP).

iv) protezione contro la vittimizzazione o le ritorsioni nei confronti di querelanti, vittime, testimoni e informatori;

Secondo la LAV e il CPP, alle vittime di reati che rilasciano dichiarazioni in qualità di testimoni spettano una serie di diritti processuali di protezione delle vittime e dei testimoni. Ai sensi della LPTes i testimoni dei procedimenti penali della Confederazione possono, se necessario, ricevere protezione anche al di fuori degli atti procedurali e dopo la conclusione del procedimento. La protezione dalle misure di rappresaglia ai sensi del diritto privato viene garantita attraverso la protezione da disdetta abusiva (art. 336, 336a, 336b e 336c CO) o ingiustificata (art. 337c CO) e 38/47