Rapporto esplicativo OPEn

Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 11 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2025 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

Il capoverso 5 stabilisce che il nuovo contributo massimo è applicabile a tutti i progetti, vale a dire anche a quelli a cui la rimunerazione unica è stata garantita di principio già prima dell’entrata in vigore dell’articolo 46u. L’unica eccezione è costituita dai progetti che tengono particolarmente conto dell’idea originaria alla base dell’articolo 71a LEne avente carattere di urgenza e che entro la fine del 2025 soddisfano i requisiti per l’immissione parziale ai sensi dell’attuale articolo 46k capoverso 1 OPEn. I progetti che soddisfano tutti i requisiti previsti dal diritto vigente fino alla fine del 2025 devono essere trattati e valutati anche in base al diritto in vigore al momento della presentazione della domanda. I contributi massimi non valgono invece per tutti quei progetti che, secondo il diritto finora vigente, non avrebbero più diritto alla promozione privilegiata di cui all’articolo 71a capoverso 4 LEne.

Allegato 1.4 numero 7.2

I progetti in fase di attuazione devono far fronte a importanti cambiamenti del contesto politico e alla mancanza di esperienza dei Cantoni nell’espletamento del loro ruolo nell’ambito di progetti geotermici. Affinché i progetti possano essere portati a termine nonostante tali difficoltà, il termine per la presentazione della notifica di messa in esercizio deve essere prorogato fino alla fine del 2034.

Allegato 2.1 numero 2.7.3 e 4.1 lettera i

L’importo del bonus per la produzione elettrica invernale è stato determinato in base alla possibile produzione invernale di elettricità di diverse ubicazioni degli impianti e ai relativi costi, tenendo conto di due principi.

Da un lato, secondo l’articolo 25 LEne, la rimunerazione unica complessiva (inclusi i bonus) non deve superare, per gli impianti con consumo proprio, il 30 per cento dei costi d’investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio e, per gli impianti senza consumo proprio, il 60 per cento. Per questo motivo, si applicano tassi diversi per i due tipi di impianti.

D’altro canto, il sostegno più elevato destinato agli impianti con una maggiore produzione invernale di elettricità deve essere proporzionato alla promozione degli impianti con una produzione invernale media. Come confronto si può utilizzare l’esempio riportato di seguito. Secondo il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Reynard 19.4157 del 25 settembre 2019, il fotovoltaico svizzero produce circa il 27 per cento della sua elettricità nel semestre invernale, ovvero circa 270 kWh per kW di potenza installata. Un grande impianto fotovoltaico con una potenza di 1 MW con consumo proprio riceve invece un contributo di promozione di circa 250 franchi per kW. Un impianto con una maggiore produzione invernale media di elettricità, pari a 600 kWh per kW di potenza installata, ha quindi una resa elettrica invernale specifica all’incirca doppia e riceve anche un contributo di promozione doppio, pari a 500 franchi per kW di potenza (250 franchi di promozione di base più 250 franchi di bonus per la produzione elettrica invernale).

Nella seguente tabella è riportato l’importo del bonus per la produzione elettrica invernale per alcuni casi tipici:

Impianto foto- Impianto foto- Impianto fotovol-

voltaico otti- voltaico otti- taico ottimizzato

mizzato per la mizzato per la per la produproduzione produzione zione elettrica in-

elettrica inver- elettrica inver- vernale in alta nale nell’Alto- nale nelle Pre- montagna piano alpi

Produzione elettrica invernale specifica 350 kWh/kW 600 kWh/kW 700 kWh/kW

Maggiore resa elettrica invernale speci- - 100 kWh/kW 200 kWh/kW

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