Rapporto esplicativo OPEn

Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 11 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2025 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

Gli impianti con una maggiore produzione elettrica invernale sono di norma più costosi degli impianti standard. L’ammontare dei costi nel singolo caso dipende però da molti fattori. Per poter monitorare l’andamento dei costi e la loro variabilità, dopo il primo anno d’esercizio intero deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione, come avviene anche per la rimunerazione unica per i grandi impianti fotovoltaici secondo l’articolo 71a LEne.

Art. 38 cpv. 1quatere 1quinquiese art. 38a cpv. 4bise 5bis

Per gli stessi motivi che si applicano al premio di mercato variabile, in virtù dell’articolo 38 capoverso 1quatere dell’articolo 38a capoverso 4bis, anche nel caso della rimunerazione unica non vengono concessi ulteriori bonus per gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale. Tuttavia, anche nel caso della rimunerazione unica, è previsto che il gestore abbia diritto a eventuali altri bonus se dovesse risultare che i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o se il gestore rinuncia al bonus stesso.

Poiché nell’ambito della rimunerazione unica il bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo dopo il terzo anno d’esercizio intero (cfr. art. 38 cpv. 1quinquiese art. 38a cpv. 5 bis), è ancora possibile in quel momento rinunciare al bonus per la produzione elettrica invernale e richiedere un eventuale altro bonus.

Tuttavia, una volta che un bonus è stato versato, non è più possibile rimborsarlo e richiederne un altro.

Art. 46a e art. 46dbis

Per tenere conto delle condizioni meteorologiche variabili di anno in anno, il bonus per la produzione elettrica invernale viene calcolato in base alla produzione elettrica invernale specifica media su tre anni d’esercizio.

Art. 46j

Le modifiche di questo articolo sono legate principalmente all’inserimento del contributo massimo. Il contributo massimo presumibile, così come i costi scoperti attesi, è calcolato e indicato nella garanzia di principio. Tuttavia, al momento della garanzia di principio, questi due importi sono puramente indicativi, come sottolineato dalla nuova struttura dell’art. 46j. Solo l’importo massimo garantito rappresenta pertanto un limite rigido anche nella determinazione definitiva, sebbene nello stabilire il piano di pagamento si tenga conto di tutti e tre i punti. Questo aspetto è disciplinato nel nuovo capoverso 3.

Art. 46k, rubrica, e cpv. 1

A seguito della modifica dell’articolo 71a LEne (abolizione della necessità di immissione parziale entro la fine del 2025), decisa dal Parlamento nel marzo 2025 e la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2026, la rubrica viene leggermente modificata e il capoverso 1 abrogato.

Art. 46o cpv. 1

Poiché il concetto di semestre invernale è già definito all’articolo 30c capoverso 2 lettera c, in questa disposizione viene eliminato il periodo specificato tra parentesi. Inoltre, si apporta una leggera modifica a livello linguistico per precisare che devono essere comunicate sia la produzione netta annua sia la produzione di elettricità nel semestre invernale per kW di potenza installata dalla messa in esercizio completa.

Art. 46p cpv. 1 lett. d

Nella determinazione definitiva della rimunerazione unica si tiene ora conto anche del contributo massimo di cui all’articolo 46u. La rimunerazione unica corrisponde pertanto all’importo più basso tra quelli calcolati in base alle lettere a–d.