Rapporto esplicativo OPEn
Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 11 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2025 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
Art. 46u
Per tenere conto anche nel caso dei grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne del principio secondo cui ogni franco di incentivo stanziato debba conseguire il massimo effetto, occorre evitare che gli impianti con costi d’investimento molto elevati rispetto alla produzione invernale di elettricità beneficino di una promozione sproporzionata. A tal fine viene introdotto un contributo massimo per la rimunerazione unica. Poiché l’obiettivo dell’articolo 71a LEne è incentivare gli impianti con una maggiore produzione elettrica invernale, il contributo massimo non è fissato per kW di potenza, bensì per GWh di produzione di elettricità nel semestre invernale. Il contributo massimo assoluto risulta pertanto più alto per un impianto che ha un’elevata produzione di elettricità in inverno rispetto a un impianto con una produzione ridotta. Per il calcolo si tiene conto della produzione media di elettricità nel semestre invernale notificata ai sensi dell’articolo 46o capoverso 1.
Per determinare il contributo massimo è stato preso come base l’importo medio dei contributi di promozione attualmente concessi in sede di asta agli impianti fotovoltaici, ossia 2,07 milioni di franchi per GWh di produzione invernale di elettricità. Inoltre, è stata presa in considerazione la durata media di utilizzazione degli impianti fotovoltaici, ipotizzando 30 anni per gli impianti annessi e 50 anni per gli impianti isolati nell’ambito di «Solarexpress». Il contributo massimo per gli impianti di cui all’articolo 71a LEne deve essere opportunamente aumentato del 66 per cento rispetto agli impianti fotovoltaici «normali», portandolo a 3,5 milioni di franchi per GWh di produzione elettrica invernale.
Art. 58
Il capoverso 2 stabilisce che in determinati casi l’UFE può esentare la persona richiedente dall’obbligo di notifica della produzione netta. In questo modo si ottiene una semplificazione amministrativa e una conclusione più rapida della procedura. Per esempio, in caso di nuovi impianti i cui costi d’investimento computabili sono nettamente inferiori al limite massimo di cui all’articolo 61 capoverso 2bise per i quali non è necessario il calcolo dei costi scoperti di cui all’articolo 63, la produzione netta effettivamente misurata non ha alcuna influenza sull’importo definitivo del contributo d’investimento. Lo stesso vale per gli ampliamenti che soddisfano gli stessi criteri e la cui dimensione non è giustificata dall’aumento della produzione netta. In tali casi, l’UFE può stabilire nella garanzia (decisione) di cui all’articolo 54 che si può rinunciare alla notifica della produzione netta.
Art. 59
Questa disposizione è completata in base al nuovo capoverso 2 dell’articolo 58 e prevede che, nel caso in cui la persona richiedente sia stata esentata dall’obbligo di notifica della produzione netta, l’UFE possa determinare in modo definitivo il contributo d’investimento anche dopo la notifica di conclusione dei lavori.
Art. 61 cpv. 2bis
Questa disposizione definisce i costi d’investimento massimi computabili per i contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici. Il limite massimo per i nuovi impianti fissato a 4 milioni di franchi per GWh (lett. a) si basa, dal punto di vista dei costi di produzione, sul tasso di rimunerazione più elevato per il premio di mercato fluttuante di 30 ct./kWh (art. 30b cpv. 3 lett. a).
Nel caso di ampliamenti considerevoli dovuti esclusivamente all’aumento della portata (lett. c), il limite massimo è di 2 milioni di franchi per GWh di produzione netta totale dopo l’ampliamento. Poiché, aumentando la portata senza raggiungere un ulteriore criterio di ampliamento, la produzione supplementare aumenta generalmente solo di poco, se ci si basasse sulla produzione supplementare, il contributo d’investimento verrebbe limitato eccessivamente. Per questo motivo, qui si fa riferimento alla produzione netta totale dopo l’ampliamento. Poiché in caso di aumento della portata è di regola possibile intervenire su parti esistenti dell’impianto, il limite massimo dovrebbe essere inferiore a quello previsto per i nuovi impianti o per gli altri casi di ampliamento.