Rapporto esplicativo OPEn
Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 11 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2025 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
Il bonus è calcolato come segue. La produzione di elettricità nel semestre invernale determinante (vale a dire T4 dell’anno precedente + T1 dell’anno in corso) in kWh viene divisa per la potenza dell’impianto in kW. Dal valore risultante vengono detratti 500 kWh/kW poiché il bonus viene concesso solo a partire da una produzione invernale di elettricità significativamente superiore rispetto a un impianto fotovoltaico medio. Questa produzione elettrica invernale specifica superiore a 500 kWh per kW di potenza fornisce il valore della maggiore resa elettrica invernale specifica dell’impianto. Per ogni kWh/kW di maggiore resa elettrica invernale specifica per la rimunerazione unica per gli impianti senza consumo proprio viene concesso un bonus di 3.50 franchi per kW di potenza installata. Poiché il premio di mercato fluttuante viene corrisposto per una durata della rimunerazione di 20 anni, per determinare il bonus per la produzione elettrica invernale per il premio di mercato fluttuante questi 3.50 franchi vengono divisi per 20, da cui risulta un importo di 17.50 centesimi che viene poi moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica. Per convertire tale valore nel tasso di rimunerazione, l’importo risultante da questa moltiplicazione viene diviso per la produzione elettrica invernale specifica totale del semestre invernale in esame. Ne risulta un bonus per la produzione elettrica invernale in centesimi per kWh di elettricità immessa nel semestre invernale. Il seguente esempio illustra il calcolo. Un impianto fotovoltaico con una produzione elettrica invernale specifica nel semestre invernale di 600 kWh/kW ha una maggiore resa elettrica invernale pari a 100 kWh/kW. Il bonus per la produzione elettrica invernale è pertanto di 17.50 centesimi moltiplicato per 100 kWh/kW (maggiore resa elettrica invernale specifica) diviso per 600 kWh/kW, ovvero 2.92 centesimi per kWh di produzione elettrica invernale.
Al momento della partecipazione all’asta non è possibile stabilire con certezza se un impianto soddisferà i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale. Pertanto nel capoverso 3bissi stabilisce che dopo il primo semestre invernale intero il gestore ha diritto a eventuali altri bonus se dovesse emergere che i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o se, sempre dopo il primo semestre invernale intero, il gestore rinuncia al bonus stesso.
Per chiarezza, va ricordato che gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che beneficiano di una rimunerazione unica secondo l’articolo 71a LEne non hanno diritto al bonus per la produzione elettrica invernale. Gli impianti che richiedono una rimunerazione unica ai sensi dell’articolo 71a LEne sono disciplinati in modo specifico nelle sezioni 6 e 7 del capitolo 4 OPEn e la loro aliquota è determinata nel singolo caso sulla base di un calcolo della redditività ai sensi dell’articolo 71a capoverso 4 LEne.
Art. 30cquatercpv. 4, art. 46c cpv. 4 e allegato 2.1 numero 4.1 lett. i
Il bonus per la produzione elettrica invernale deve poter essere richiesto solo per gli impianti che presumibilmente ne soddisfano i requisiti (produzione invernale di elettricità per kW di potenza installata superiore a 500 kWh/kW). A tal fine, unitamente all’offerta d’asta o alla domanda, deve essere presentata una simulazione della produzione di elettricità prevista per l’impianto che dimostri che i requisiti per la concessione del bonus per la produzione elettrica invernale sono presumibilmente soddisfatti. Questa simulazione deve essere eseguita con un comune strumento di simulazione FV e in base alla direttiva per il calcolo del rendimento energetico dei grandi impianti FV (www.bfe.admin.ch > Promozione > Energie rinnovabili > Rimunerazione unica per i grandi impianti FV.
Art. 30cquinquiescpv. 1bise 5, art. 45 cpv. 1 lett. c e 5 e art. 46d cpv. 1bise 5
Il termine per la messa in esercizio di tutti gli impianti non annessi a un edificio né integrati al suo interno viene ora esteso da 24 a 48 mesi dopo l’aggiudicazione o dopo la garanzia di principio. La proroga del termine tiene conto del fatto che per tali impianti tendenzialmente più grandi il termine attuale di 24 mesi difficilmente può essere rispettato. Possibili motivi sono, per esempio, lunghi tempi di consegna dei componenti, il dispendioso allestimento dei cantieri o una finestra temporale breve per la costruzione in montagna. Affinché il termine di 48 mesi possa essere rispettato, è consigliabile presentare un’offerta o una domanda solo quando si dispone già di una licenza di costruzione passata in giudicato per la realizzazione dell’impianto.