Rapporto esplicativo OPEn

Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 11 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2025 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

tutto l’anno può essere considerato un’utilizzazione accessoria. Non è consentito creare prese d’acqua supplementari destinate esclusivamente alla produzione di elettricità e che non sono mai necessarie per l’utilizzazione principale. In tal caso, la produzione di elettricità sarà ritenuta l’utilizzazione principale e, di conseguenza, l’impianto non sarà più considerato un impianto accessorio.

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 2 lettera c e si applica ai contributi d’investimento e al premio di mercato fluttuante.

Art. 30bbiscpv. 3

Questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali la rimessa in esercizio di un impianto non più utilizzato può ancora essere considerata un rinnovamento o un ampliamento di un impianto esistente. La presa o lo sbarramento devono essere sostanzialmente ancora funzionanti in modo che la loro rimessa in esercizio sia possibile attraverso un rinnovamento, ma senza una completa nuova costruzione di questi componenti essenziali dell’impianto. Se queste condizioni non sono soddisfatte, la costruzione di un impianto idroelettrico è equiparata al primo utilizzo di un potenziale idraulico e, secondo l’articolo 3 capoverso 1 OPEn, è trattata come un nuovo impianto. In caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli, la promozione è concessa a partire da un limite inferiore di potenza di 300 kW, mentre i nuovi impianti possono beneficiare della promozione a partire da una potenza di 1 MW (cfr. art. 26 e 28a LEne).

Art. 30c cpv. 2 lett. c, 2bis, 3bis, 4, 4bise 4ter

Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, ovvero quelli con una potenza di almeno 100 kW (cfr. art. 7 cpv. 1 OPEn), è prevista l’introduzione di un bonus per la produzione elettrica invernale, A condizione che la produzione di elettricità dell’impianto nel semestre invernale sia superiore a 500 kWh per kW di potenza e che l’impianto non sia annesso a un edificio né integrato al suo interno. Questo nuovo bonus per la produzione elettrica invernale sostituisce il precedente bonus per l’altitudine che, pur avendo un obiettivo simile, veniva concesso indipendentemente dal fatto che un impianto avesse effettivamente una maggiore produzione di elettricità in inverno. Si rinuncia alla condizione secondo cui l’impianto deve essere costruito al di fuori delle zone edificabili, poiché questo criterio è irrilevante per la produzione invernale di elettricità. Il criterio secondo cui l’impianto non deve essere annesso a un edificio né integrato al suo interno è invece mantenuto. Per gli impianti annessi a un edificio o integrati al suo interno è possibile richiedere il bonus per l’angolo d’inclinazione se i moduli hanno un angolo d’inclinazione di almeno 75 gradi. Il bonus per la produzione elettrica invernale può essere richiesto per gli impianti che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2026.

Se per un impianto viene concesso un bonus per la produzione elettrica invernale, non è possibile richiedere altri bonus per questo stesso impianto, perché il cumulo dei bonus in caso di rimunerazione unica potrebbe portare al superamento del tasso massimo di promozione consentito e pari al 30 per cento per gli impianti con consumo proprio e al 60 per cento per gli impianti senza consumo proprio.

Il bonus per la produzione elettrica invernale per il premio di mercato fluttuante viene calcolato sulla base dell’effettiva produzione nel semestre invernale e versato nel secondo trimestre di ogni anno per il semestre invernale precedente. Poiché in quel momento la produzione annua non è ancora nota, il bonus, a differenza per esempio del bonus per l’angolo d’inclinazione, viene concesso solo per l’elettricità immessa nel semestre invernale. Se un impianto viene messo in esercizio durante il semestre invernale, la produzione elettrica invernale specifica (kWh prodotti nel semestre invernale per kW di potenza installata) viene calcolata per l’elettricità prodotta a partire dalla messa in esercizio. A seconda della data di messa in esercizio, è possibile quindi che la produzione elettrica invernale specifica nel primo semestre invernale sia inferiore a 500 kWh/kW, anche per un impianto che in linea di principio si qualifica per il bonus per la produzione elettrica invernale, e che pertanto tale bonus non venga versato in quell’anno.