Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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I dati da dichiarare alla Confederazione per le automobili e i veicoli commerciali leggeri riguardano unicamente un dato chilometrico del veicolo in questione, ma non le coordinate geografiche (geodati). La geolocalizzazione fornirebbe una base per l’applicazione di tariffe in funzione della posizione e del tempo, che è quindi esclusa a priori nel rispetto dei principi sanciti nella legge sulla protezione dei dati della «Privacy by Design» (protezione dei dati sin dalla concezione) e «Privacy by Default» (protezione dei dati per impostazione predefinita).
Contenuto della variante relativa alla corrente di ricarica (imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici)
In questa variante l’imposta da versare è calcolata in base all’energia elettrica utilizzata nella ricarica di un veicolo elettrico e misura in chilowattora. La quantità di energia soggetta a imposizione è rilevata mediante l’impianto di ricarica nelle stazioni di ricarica sia pubbliche che private. Viene misurata la quantità di corrente erogata all’impianto di ricarica (ricarica), indipendentemente dal fatto che la corrente provenga dalla rete elettrica o sia di produzione propria (p. es. impianti fotovoltaici), in quanto entrambe le fonti energetiche sono imponibili se l’elettricità è erogata a un impianto di ricarica. All’imposta sulla corrente di ricarica sono aggettati i gestori degli impianti di ricarica.
In analogia con l’imposta sugli oli minerali e per motivi tecnici inerenti alla riscossione, sulla corrente di ricarica viene introdotta una tariffa fiscale unitaria di 22.8 cent./kWh a prescindere dal genere di veicolo che effettua la ricarica. La tariffa è stata calcolata in modo che tutti i veicoli elettrici siano assoggettati a un onere fiscale analogo a quello dell’imposta sugli oli minerali per i veicoli a combustione.
Il gestore dell’impianto di ricarica deve provvedere alla sua registrazione se vi vengono ricaricati veicoli elettrici immatricolati. Tali impianti di ricarica devono soddisfare determinati requisiti tecnici, in particolare essere dotati di un dispositivo di misurazione certificato e di un’interfaccia di comunicazione che consenta il trasferimento automatico dei dati. In casi eccezionali è possibile rinunciare all’interfaccia di comunicazione.
I dati di misurazione sono trasmessi mediante una piattaforma dei dati ai gestori delle reti di distribuzione preposti alla riscossione che determinano l’imposizione e fatturano l’imposta. Idealmente i dati sono trasmessi in modo automatico mediante un’interfaccia di comunicazione, nel qual caso l’integrità dei dati deve essere garantita da un processo di trasmissione certificato. La trasmissione automatica non è tuttavia imperativa; in alternativa è ammessa anche un’autodichiarazione, nella quale i dati rilevati dalla persona imponibile sono immessi in un’apposita schermata o in un’interfaccia nella piattaforma dei dati, quindi trasmessi ai gestori delle reti di distribuzione incaricati.
Per i motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore nonché i ciclomotori (designati collettivamente come «piccoli veicoli») viene introdotta un’imposta forfettaria poiché spesso sono ricaricati da una normale presa domestica, che sarebbe sproporzionato dotare di dispositivi di misurazione certificati. Tale forfait si applica esclusivamente ai «piccoli veicoli» omologati in Svizzera. Per motivi tecnici inerenti alla riscossione, si rinuncia a riscuotere l’imposta forfettaria sui «piccoli veicoli» immatricolati all’estero. A seconda del genere di veicolo, durante la permanenza in Svizzera questi «piccoli veicoli» sono talora ricaricati anche presso stazioni di ricarica pubbliche nelle quali viene prelevata l’imposta, pertanto anche l’imposta sulla corrente di ricarica è corrisposta in alcuni casi.
Dal momento che i requisiti tecnici per la rilevazione della corrente di ricarica non saranno adempiuti prima del 2035, per garantire il finanziamento sarà temporaneamente introdotta un’imposta forfettaria anche per altri tipi di veicoli a partire dal 2030. Oltre ai «piccoli veicoli» comunque assoggettati all’imposta forfettaria, la disposizione transitoria è applicata anche ai seguenti generi di veicoli: automobili, minibus, autofurgoni e autoveicoli leggeri. L’importo dell’imposta forfettaria varia in funzione del genere di veicolo e del suo peso totale. Sono esclusi dalla disposizione transitoria e, quindi, non imponibili fino al 2035 i veicoli elettrici con un peso totale superiore a 3,5 tonnellate nonché i veicoli del settore «non- road».