Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CET-N. Introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri · 13 pagine

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1. Situazione iniziale

L'articolo 63 della legge sull’agricoltura (LAgr), entrata in vigore il 1° gennaio 1999, classifica i vini svizzeri in vini a denominazione di origine controllata (DOC), vini con indicazione geografica tipica e vini da tavola. Il medesimo articolo incarica il Consiglio federale di allestire l’elenco dei criteri che si applicano ai vini DOC e ai vini con indicazione geografica tipica. Essendo la resa delle uve per unità di superficie un aspetto determinante per la qualità dei vini, la resa massima è stata inserita tra i criteri da prendere in considerazione. Per i vini DOC sono i Cantoni a fissare, entro i limiti massimi stabiliti dal Consiglio federale per ciascuna regione vinicola e colore di uva, la resa massima dell’unità di superficie per vitigno autorizzata.

A causa delle diverse condizioni meteorologiche, la resa della vendemmia può variare notevolmente da un anno all’altro. Così, per far fronte alla maggiore volatilità dei raccolti, dovuta ai cambiamenti climatici, dalla fine degli anni 2010 il settore vitivinicolo si interroga sull'introduzione di una nuova misura di regolazione dell’offerta di vini.

Il 22 febbraio 2022 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha deciso con 17 voti contro 4 e 3 astensioni di elaborare un’iniziativa per l’introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri. Il 16 gennaio 2023 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha deciso con 8 voti contro 2 e 2 astensioni di non aderire a questa decisione. Il 22 maggio 2023 la CET-N ha deciso con 14 voti contro 4 e 7 astensioni di attenersi alla propria decisione e ha depositato l’iniziativa «Introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri». Il Consiglio

nazionale si è allineato alla proposta della CET-N e il 21 settembre 2023 ha dato seguito all’iniziativa con 112 voti contro 47 e 24 astensioni. La CET-S ha ribadito la sua posizione anche in occasione del nuovo esame preliminare dell’oggetto e il 20 febbraio 2024 ha proposto alla sua Camera con 6 voti contro 1 e 5 astensioni di non dare seguito all’iniziativa. L’11 marzo 2024 il Consiglio degli Stati si è però allineato alla decisione del Consiglio nazionale e ha dato seguito all’iniziativa con 24 voti contro 15 e 2 astensioni. La CET-N è quindi stata incaricata di elaborare un progetto di legge. Il 26 giugno 2024 la CET-N ha definito a grandi linee la «riserva climatica» e ha incaricato la sua segreteria nonché i servizi competenti in materia di elaborare un avamprogetto. Nella sua seduta del 31 marzo 2025 lo ha esaminato e con 17 voti contro 5 e 2 astensioni l’ha accolto e ha deciso di porlo in consultazione.

La consultazione pubblica si è tenuta dal 29 aprile al 15 agosto 2025.

2. Oggetto della consultazione

Il progetto prevede la modifica della legge sull’agricoltura in modo che sia concessa ai Cantoni la facoltà di adottare disposizioni per la costituzione di scorte di vini DOC. La nuova misura dovrebbe contribuire in particolare ad anticipare e gestire meglio le fluttuazioni della produzione dovute a eventi meteorologici imprevedibili, a contrastare la perdita di quote di mercato dei vini DOC negli anni di vendemmia scarsa e a prevenire il crollo dei prezzi negli anni di vendemmia abbondante. Il modello si ispira a sistemi già adottati in alcune regioni europee a vocazione vinicola come la Borgogna o l’Alsazia. Il nuovo articolo 64a consente ai Cantoni di emanare regolamenti per la costituzione, la gestione e lo sblocco di scorte di vini DOC. I vinificatori saranno così liberi di costituire scorte, sotto forma di vini DOC, a partire da quantitativi di uva superiori alle rese massime fissate dai Cantoni che adottano tale strumento, a condizione che tali rese non eccedano il limite massimo stabilito dal Consiglio federale per i vini DOC. La commercializzazione di tali scorte potrà avvenire solo se la situazione vigente sul mercato lo giustifica e previa autorizzazione dell’autorità competente. La partecipazione a questo sistema è volontaria, sia per i Cantoni che per i vinificatori (imprese che ritirano e torchiano le uve). I Cantoni che implementeranno la misura nelle proprie legislazioni godranno di un margine di manovra che consentirà loro di applicarla secondo modalità che tengono conto delle specificità locali. La costituzione di scorte di vini DOC si configura come uno strumento di regolazione dell’offerta sul mercato. Per tale ragione, è stato previsto di coinvolgere le organizzazioni vitivinicole cantonali in ogni fase dell’attuazione della misura nei Cantoni che la recepiranno. A seconda della base legale adottata, i Cantoni potranno delegare l’esecuzione della misura alle organizzazioni di categoria.