Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CET-N. Introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri · 13 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
definizione a livello federale di criteri uniformi che consentano di determinare il momento a partire dal quale la situazione del mercato esiga la liberazione di scorte di vini DOC. Propongono, inoltre, una formulazione più estesa del capoverso 4 affinché sia contemplata qualunque forma di utilizzo delle scorte di vino. Ritengono che la suddivisione delle competenze tra i Cantoni (conformemente al capoverso 4) e la Confederazione (conformemente al capoverso 5) sia espressa in modo poco chiaro, non solo nel testo di legge in esame, ma anche nelle descrizioni riportate nel rapporto esplicativo.
3.2.2. Articolo 64a capoverso 5
5Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti la gestione annuale delle scorte di vini. Può prescrivere requisiti che i Cantoni devono soddisfare, segnatamente per quanto concerne il controllo e le modalità di liberazione delle scorte di vini nonché i doveri dei vinificatori.
3.2.2.1 Cantoni
10 Cantoni (BE, GR, LU, SG, SH, TG, UR, AG, AI, SO) respingono categoricamente il progetto.
5 Cantoni (BS, NW, TI, VD e ZG) sono favorevoli all’adozione senza modifiche del progetto. NE lo sostiene, ma a condizione che il capoverso 5 sia formulato in modo vincolante e le regole di gestione delle scorte di vini citate nel rapporto esplicativo siano emanate dal Consiglio federale. Propone di precisare all’articolo 64a che le scorte di vini cui è fatto riferimento sono scorte di vini DOC e, come tali, soggette ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. Si oppone all’attribuzione ai Cantoni della responsabilità dei controlli delle scorte e propone che essa sia affidata dalla Confederazione al CSCV nell’ambito dell’attività di controllo del commercio dei vini. JU e VS esprimono un parere
sostanzialmente favorevole al progetto e propongono disposizioni in materia di controlli come quelle formulate da NE.
FR e GE non si oppongono al progetto, ma sollevano dubbi circa la possibilità di attuarlo in ragione della sua complessità. GE chiede, come NE, che la formulazione del capoverso 5 sia vincolante e che la Confederazione affidi al CSCV il controllo volto a verificare l’osservanza delle disposizioni sulle scorte di vini conformemente all’articolo 64a. Inoltre, al fine di scongiurare fenomeni che potrebbero perturbare il mercato dei vini con indicazione geografica tipica e da tavola, GE richiede che le scorte di vini DOC non commercializzate siano ritirate dal mercato e denaturate.
3.2.2.2 Partiti politici
I VERDI si dichiarano favorevoli al progetto, apprezzando il carattere di volontarietà della misura e il mantenimento dei limiti di resa massima vigenti a livello federale. Non propongono alcuna modifica dell’articolo 64a. L’UDC esprime il proprio sostegno al progetto, ritenendo che esso favorisca una gestione cantonale flessibile delle scorte di vini DOC da operare d’intesa con gli attori del settore locali. Non propone alcuna modifica dell’articolo 64a.
Il PLR respinge il progetto, ritenendo che, oltre a costituire un intervento inutile nelle dinamiche del mercato vitivinicolo, rischi di incoraggiare la sovrapproduzione. Il PSS mette in guardia dai rischi di sovrapproduzione ed esige che sia esclusa ogni forma di sostegno pubblico alla commercializzazione di vino da scorte di prodotti DOC.
3.2.2.3 Associazioni mantello nazionali dell’economia
L’USC sostiene il progetto e condivide in toto il parere espresso da VignobleSuisse.
3.2.2.4 Organizzazioni nazionali e sovraregionali
5 organizzazioni vitivinicole o agricole (IVVS, VignobleSuisse, SEVS, AGORA, ANCV) sostengono il progetto in linea di principio. Suggeriscono di precisare al capoverso 5 che le scorte di vini cui è fatto