Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CET-N. Introduzione di una riserva climatica per i vini svizzeri · 13 pagine

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produttori, nonché le distorsioni di mercato che sarebbero generate dalla misura. Le argomentazioni sono simili a quelle formulate da BDW.

5 organizzazioni (Vitiswiss, CVA - WLK, IVV, IVN, CNAV) esprimono un parere sostanzialmente favorevole al progetto con argomentazioni simili a quelle dell’IVVS di cui condividono anche la

proposta relativa al controllo.

AgriGenève non assume una posizione di principio sul progetto, ma propone che sia imposto

l’obbligo, trascorso un determinato lasso di tempo, di denaturare le scorte di vini DOC inutilizzate.

Gli studenti del corso di diritto legislativo dell’Università di Zurigo (UZH), nell’ambito di un esercizio accademico, accolgono favorevolmente il principio della riserva climatica, giudicandolo uno strumento per rispondere nel breve termine a una problematica complessa. Esprimono tuttavia alcune riserve riguardo alla possibilità di una sua attuazione e ravvisano nel carattere di volontarietà della misura il rischio che insorgano disparità di trattamento fra le regioni. Sollecitano un’armonizzazione su scala nazionale e un’attuazione giuridica chiara per evitare che si verifichino fenomeni distorsivi della

concorrenza.

3.2. Risultati della consultazione in dettaglio

3.2.1. Articolo 64a capoversi 1–4

1I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti le scorte di vini a denominazione di origine controllata che possono essere costituite dai vinificatori.

2Le scorte di vini sono costituite al momento dell’incantinamento e sono ottenute da uve che

adempiono i requisiti concernenti i vini a denominazione controllata e la cui quantità supera la resa massima cantonale ma è inferiore alla resa massima stabilita dal Consiglio federale.

3I vinificatori che intendono costituire scorte di vini presentano una domanda all’autorità cantonale competente.

4La vendita, la cessione o l’utilizzazione delle scorte di vini è possibile previa autorizzazione del Cantone e nel rispetto della pertinente legislazione cantonale.

3.2.1.1 Cantoni

10 Cantoni (AG, AI, BE, GR, LU, SG, SH, SO, TG, UR) respingono categoricamente il progetto.

5 Cantoni (BS, NW, TI, VD e ZG) sono favorevoli all’adozione senza modifiche del progetto. 3 Cantoni (JU, NE e VS) ne apprezzano gli obiettivi. NE sostiene il progetto, ma propone di limitare la produzione aggiuntiva di scorte di vino al 20 per cento della resa massima stabilita dai Cantoni.

2 Cantoni (FR e GE), pur non opponendosi al progetto, sollevano dubbi circa la possibilità di attuarlo in ragione della sua complessità. Inoltre, al fine di scongiurare fenomeni che potrebbero perturbare il mercato dei vini con indicazione geografica tipica e da tavola, GE richiede che le scorte di vini DOC non commercializzate siano ritirate dal mercato e denaturate.

3.2.1.2 Partiti politici

I VERDI si dichiarano favorevoli al progetto, apprezzando il carattere di volontarietà della misura e il mantenimento dei limiti di resa massima vigenti a livello federale. Non propongono alcuna modifica dell’articolo 64a. L’UDC esprime il proprio sostegno al progetto, ritenendo che esso favorisca una gestione cantonale flessibile delle scorte di vini DOC da operare d’intesa con gli attori del settore locali. Non propone alcuna modifica dell’articolo 64a.