Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/32: Modifica della legge sule forze idriche (attuazione della mozione 23.3498) · 10 pagine
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rimanda all’articolo 76 capoversi 2–4 della Costituzione f ederale (Cost.)17 e al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5a Cost. Inf ine, con l’avamprogetto qui proposto non si deve andare oltre quanto chiesto al punto 2 della mozione.
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202418 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto f ederale del 6 giugno 202419 sul programma di legislatura 2023–2027. La nuova disposizione prevista dall’articolo 74a LUFI qui proposto dà seguito al mandato parlamentare di attuare quanto richiesto dalla mozione della CAPTE-N 23.3498.
1.5 Interventi parlamentari
Con questo avamprogetto che mette in consultazione, il Consiglio federale risponde a quanto richiesto dalla mozione della CAPTE-N 23.3498 «Proteggere il diritto d’acqua immemorabile e istituire un quadro chiaro per l’applicazione delle disposizioni sui def lussi residuali».
2. Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
I diritti d’acqua immemorabili costituiscono un tema complesso e molto specifico all’interno della legislazione svizzera. In questa sede si rinuncia a presentare considerazioni di diritto comparato, per le quali occorrerebbe una perizia giuridica di vasta portata.
3. Punti essenziali del progetto
Con la mozione della CAPTE-N 23.3498, il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare un disegno di legge che definisca i termini entro i quali le centrali idroelettriche con diritti d’acqua privati sulle acque dovranno rispettare quanto stabilito dalla legislazione federale in merito ai deflussi residuali (art. 80 cpv. 1–3 LPAc) e ai def lussi minimi (art. 31–33 LPAc). Al tal f ine occorre una revisione parziale della LUFI. Per non inf luire negativamente sull’esecuzione in corso da parte dei Cantoni, la presente revisione parziale si limita a una regolamentazione minima, costituita dal nuovo articolo 74a LUFI. Il capoverso 1 prevede la soppressione dei diritti d’acqua immemorabili al più tardi entro il 31 dicembre 2040, mentre il capoverso 2 stabilisce le condizioni alle quali l’autorità potrà eventualmente rinviare la soppressione alla data in cui, secondo i principi economici generalmente riconosciuti, sarà raggiunto l’ammortamento. Il titolare del diritto immemorabile dovrà quindi dimostrare che entro la data prevista per la soppressione non sarà possibile ammortizzare interamente gli investimenti effettuati conformemente alla legge prima del 31 luglio 2019.
4. Commento ai singoli articoli
Articolo 74a capoverso 1 LUFI
Le autorità sono tenute a sopprimere i diritti d’acqua immemorabili entro il 31 dicembre 2040 al più tardi. Spetterà ai Cantoni assegnare un ordine di priorità ai singoli casi, in f unzione dell’urgenza ecologica e
17 RS 101
18 FF 2024 525
19 FF 2024 1440