Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/32: Modifica della legge sule forze idriche (attuazione della mozione 23.3498) · 10 pagine
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tenendo conto dell’ammortamento raggiunto dall’impianto in quel momento. È a livello di legislazione cantonale che occorrerà stabilire se i diritti d’acqua immemorabili saranno soppressi in forza della legge oppure attraverso una procedura amministrativa. Tuttavia, i titolari di diritti d’acqua immemorabili non potranno avanzare alcuna pretesa giuridica per continuare a gestire i loro impianti f ino al 31 dicembre 2040 sulla base di tali diritti.
Gli impianti che captano sulla base di un diritto immemorabile e che, in questo modo, influiscono signif icativamente sulle dinamiche che caratterizzano il corso d’acqua, continuano a sottostare all’obbligo di risanamento di cui agli articoli 80–83 LPAc.
Il termine di attuazione proposto, f issato al 31 dicembre 2040, deve soddisfare tre criteri. In primo luogo, si tratta di riservare alle autorità cantonali tempo sufficiente per portare a termine le procedure di soppressione dei diritti d’acqua immemorabili e per porre le basi legali necessarie a tale scopo. In secondo luogo, il periodo durante il quale gli impianti idroelettrici in questione comprometteranno biotopi acquatici deve essere il più breve possibile. In terzo luogo, si parte dal presupposto che gli investimenti effettuati dagli aventi diritto conformemente alla legge prima del 31 luglio 2019 saranno, in quel momento, largamente ammortizzati. Allo stesso tempo, tuttavia, sulla base del capoverso 2 può essere concesso un termine più lungo per tenere conto de facto di casi eccezionali relativi a investimenti effettuati prima del 31 luglio 2019.
La regolamentazione qui presentata non influisce in alcun modo sulle decisioni concernenti la soppressione di diritti d’acqua immemorabili già adottate dalle autorità e già cresciute in giudicato. Essa non ripristina diritti d’acqua immemorabili già aboliti.
Come in precedenza, il titolare di un diritto d’acqua immemorabile è libero di rinunciarvi in qualsiasi momento. Se desidera continuare a sf ruttare le acque anche dopo la soppressione di tale diritto, è tenuto a chiedere una concessione. Sono possibili anche «opere miste», che utilizzano la f orza idrica sulla base sia di un diritto immemorabile sia di una concessione. Se si intende continuare con la parte di sf ruttamento che si basa sul diritto immemorabile, è possibile chiedere il rilascio di una concessione complementare. Una concessione può essere rilasciata solo se l’impianto rispetta le disposizioni vigenti in materia di protezione dell’ambiente e delle acque, in particolare quanto previsto dagli articoli 31–33 LPAc per i def lussi minimi.
Articolo 74a capoverso 2 LUFI
La possibilità di deroga prevista dall’articolo 74a capoverso 2 LUFI è intesa a proteggere gli investimenti. Si tratta di tutelare la buona f ede, ossia la f iducia che il cittadino può riporre nel comportamento delle autorità statali. I diritti acquisiti, e con essi la relazione di f iducia reciproca tra lo Stato e i titolari di tali diritti, trovano la loro giustificazione nella garanzia che i rapporti giuridici restino immutati per un determinato periodo e godano di una protezione rafforzata che, in particolare, serve a tutelare investimenti di una certa ampiezza ai quali, in caso contrario, i privati rinuncerebbero20.
Se il titolare di un diritto d’acqua immemorabile ha effettuato investimenti conformi alla legge prima del 31 luglio 2019, data alla quale il Tribunale f ederale ha pubblicato la decisione «Hammer» (DTF 145 II 140), l’autorità non può sopprimere il diritto immemorabile f ino a quando non sia stato raggiunto un ammortamento secondo principi economici generalmente riconosciuti. «Conformemente alla legge» signif ica che gli investimenti hanno ottenuto tutte le eventuali autorizzazioni obbligatorie. Se necessario, l’autorità rinvierà in tal caso la soppressione del diritto immemorabile oltre il 31 dicembre 2040. Il titolare dovrà provarle i costi di investimento, gli ammortamenti effettuati fino a quel momento e la conformità dell’investimento con la legge.
L’investimento deve essere stato effettuato nella legittima convinzione che il diritto d’acqua immemorabile sarebbe rimasto in vigore e che l’impianto avrebbe potuto continuare a essere gestito sulla base di
20 DTF 145 II 140 consid. 4.3