Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/32: Modifica della legge sule forze idriche (attuazione della mozione 23.3498) · 10 pagine
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È probabile che finora gli impianti idroelettrici a beneficio di un diritto immemorabile abbiano rispettato solo in parte le disposizioni in vigore in materia di protezione dell’ambiente e delle acque. A medio e lungo termine, pertanto, le condizioni ecologiche delle acque sfruttate da tali impianti dovrebbero migliorare nettamente.
Non si prevedono ripercussioni sulla società.
6. Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Le modifiche della LUFI qui proposte si basano sull’articolo 76 capoverso 2 Cost. Questa disposizione attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare principi sull’utilizzazione di acque pubbliche e private a scopi di produzione energetica. La LUFI si f onda su questa competenza costituzionale. La modifica prevista si basa anche sull’articolo 76 capoverso 3 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza globale di emanare prescrizioni sulla garanzia di adeguati deflussi minimi. La soppressione dei diritti immemorabili comporta l’applicazione delle disposizioni in materia di deflussi residuali di cui agli articoli 31–33 LPAc anche per gli impianti ai quali, in virtù di tali diritti, queste disposizioni non erano f inora state applicate.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale f ederale, i diritti d’acqua immemorabili, anche se sono stati riconosciuti sotto forma di un diritto reale limitato (servitù personale) su acque (oggi pubbliche), materialmente vanno trattati come diritti di utilizzazione esclusiva su acque pubbliche. Come nel caso di concessioni di utilizzazione esclusiva senza limiti di tempo, la protezione dei diritti d’acqua immemorabili si giustifica solo in considerazione degli investimenti effettuati conformemente alla legge; non sussiste alcuna protezione supplementare23. I titolari di diritti d’acqua immemorabili sono tutelati nella misura degli investimenti che sono stati effettuati conformemente alla legge prima del 31 luglio 2019 e che non possono essere ammortizzati entro la data di soppressione prevista dalle autorità. La soppressione potrà avvenire solo una volta ammortizzati gli investimenti. In tal caso, l’autorità posticipa la data di soppressione, se necessario anche oltre il 31 dicembre 2040. In tal modo non si lede alcuna posizione giuridica protetta.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’avamprogetto rispetta gli impegni internazionali della Svizzera. Qualora siano interessate sezioni di corsi d’acqua che toccano la frontiera nazionale, l’esecuzione delle nuove disposizioni spetta alle autorità f ederali (art. 7 LUFI). Queste ultime si coordinano nei singoli casi con le autorità estere. Per l’unico impianto attualmente fondato su un diritto immemorabile di competenza della Confederazione, l’avamprogetto qui proposto è compatibile con gli impegni della Svizzera.
6.3 Forma dell’atto
La mozione della CAPTE-N 23.3498 va attuata mediante una nuova disposizione di legge che sopprima i diritti d’acqua immemorabili e, al contempo, preveda la possibilità di una deroga. L’avamprogetto contiene importanti disposizioni legislative che, conformemente agli articoli 164 capoverso 1 Cost. e 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200224 sull’Assemblea f ederale (legge sul Parlamento, LParl), vanno emanate sotto forma di legge federale. Sottostà pertanto a referendum facoltativo, come previsto dall’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.
23 DTF 145 II 140 consid. 6
24 RS 171.10