Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 9 pagine

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per le imprese di trasporto aereo. Inoltre, SWISS e AEROSUISSE chiedono che, conformemente all’articolo 9, sia indicata per ogni Stato l’autorità (UIP estera) alla quale le imprese di trasporto aereo devono comunicare i dati dei passeggeri aerei.

I VERDI chiedono che i profili di rischio e le liste d’osservazione non abbiano carattere discriminatorio, il che è peraltro già garantito dalla LDPA. Auspicano ugualmente che il margine di manovra giuridico a livello di ordinanza sia sfruttato per tutelare maggiormente i diritti fondamentali. Avendo già espresso critiche nei confronti della legge, respingono ugualmente l’avamprogetto di ordinanza.

4 Risultati nel dettaglio

Di seguito sono riportati solo gli articoli sui quali i partecipanti alla consultazione si sono espressi in modo esplicito.

Art. 3 Momenti della trasmissione

usam, AEROSUISSE e SWISS chiedono di sopprimere il capoverso 2 senza sostituirlo, in quanto temono oneri aggiuntivi per le imprese di trasporto aereo. Secondo tale disposizione, i dati API devono essere trasmessi all’UIP al più tardi al momento della terza trasmissione. L’UDC sottolinea che le norme OACI vanno attuate, in particolare il metodo «push».

Art. 5 Informazione dei passeggeri aerei

UDC, usam, AEROSUISSE e SWISS chiedono che l’articolo 5 sia soppresso senza sostituzione. Secondo l’UDC, le norme applicabili alle imprese di trasporto aereo interessate devono risultare quanto meno burocratiche e quanto più economiche. Secondo l’usam, l’obbligo per queste imprese di garantire che i passeggeri confermino di aver preso conoscenza delle informazioni secondo la LDPA comporta un notevole onere amministrativo supplementare per le stesse imprese di trasporto aereo senza tuttavia apportare alcun valore aggiunto tangibile. SWISS e AEROSUISSE ritengono che questa procedura di conferma sarebbe nella pratica inattuabile e comporterebbe un notevole svantaggio competitivo rispetto alle imprese di trasporto aereo estere.

Art. 9

SWISS e AEROSUISSE chiedono di aggiungere al capoverso 1 dell’articolo 9 la

seguente frase: «L’elenco contiene il nome dell’unità competente per ciascuno Stato.»

L’usam auspica che l’elenco dei Paesi sia basato su criteri pragmatici e non politici. AEROSUISSE sostiene una posizione simile. Se il processo dovesse subire ritardi, le imprese di trasporto aereo non potrebbero adempiere ai loro obblighi di legge. La possibilità che l’Ufficio federale dell’aviazione civile autorizzi in via transitoria la comunicazione dei dati deve essere garantita anche in futuro.

I restanti articoli dell’AP-ODPA non sono stati oggetto di pareri.