Ordinanza sui dati dei passeggeri aerei
Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 5 pagine
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Ordinanza sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi
(Ordinanza sui dati dei passeggeri aerei, ODPA)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 4, 7 capoverso 4, 15 capoverso 2 e 33 della legge del 21 marzo 20251 sui dati dei passeggeri aerei (LDPA),
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Sezione 1: Diritti e obblighi delle imprese di trasporto aereo
Art. 1 Formati di trasmissione
1Le imprese di trasporto aereo trasmettono i dati dei passeggeri aerei in uno dei seguenti formati (metodo «push»):
a. EDIFACT PNRGOV: versione 11.1 o posteriore;
b. XML PNRGOV: versione 13.1 o posteriore.
2Trasmettono i dati secondo l’articolo 92a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (dati API, allegato 1 n. 18 LDPA) in formato EDIFACT PAXLST, versione 05B o posteriore, salvo se questi dati sono trasmessi insieme a quelli di cui al capoverso 1.
3Le imprese di trasporto aereo che non effettuano voli secondo un programma operativo pubblico e che non possiedono l’infrastruttura necessaria a trasmettere i dati nei formati di cui ai capoversi 1 e 2, concordano con l’Unità d’informazione sui passeggeri (UIP) un formato adeguato.
Art. 2 Trasmissione in caso di guasto tecnico
Se un’impresa di trasporto aereo non può trasmettere i dati in uno dei formati di cui all’articolo 1 a causa di un guasto tecnico, la trasmissione avviene con altro mezzo appropriato d’intesa con l’UIP. La protezione dei dati deve essere garantita.
1RS…
2 RS 142.20
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